Dopo aver esaminato le strade che l’ordinamento mette a disposizione
del debitore, porrò ora l’attenzione su quello che è il perno della procedura
di composizione della crisi, cioè l’Organismo di Conciliazione della Crisi
(O.C.C.). Molteplici sono i compiti che questo ente è chiamato a svolgere in
fase di composizione al fine di poter raggiungere un compromesso con i
creditori e soddisfare così quelle che sono le esigenze, ridimensionate, del
debitore e di questi ultimi. In questo post troverete tutte le informazioni
utili e necessarie per sfruttare questa opportunità, vediamo quali sono…
COME CONTATTARE L’O.C.C. Gli Organismi di Composizione della Crisi
sono istituiti presso gli Ordini
professionali dei commercialisti, degli avvocati, dei notai e presso
strutture accreditate dal Ministero della Giustizia o possono essere anche
singoli professionisti abilitati. L’O.C.C. è nominato dal tribunale al momento dell’apertura della procedura di
composizione della crisi. In alternativa è lo stesso debitore che può
rivolgersi all’Organismo e avviare la procedura allo scopo di beneficiare dei
vantaggi della medesima, o, ancora, il debitore che abbia ricevuto un atto di
precetto contenente per legge l’indicazione che può accedere alla procedura di
composizione della crisi potrà rivolgersi, con o senza l’ausilio di un legale
di fiducia, ad un O.C.C.
QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRODURRE? Nel caso il debitore decida di
accedere volontariamente alla procedura, dovranno essere prodotti dei
documenti, che sono diversi a seconda della tipologia di sovraindebitato. Se a
chiedere di essere ammesso alla procedura è un consumatore, questi dovrà produrre il cud, il modello unico o
la busta paga oltreché
documentazione riguardante mutui, prestiti, finanziamenti, costi di locazione
della casa, spese mediche, debiti con terzi o con Equitalia e, infine, una
visura catastale nel caso in cui sia proprietario di immobili. Se invece si
rivolge all’O.C.C. un debitore non
consumatore, ma comunque legittimato a beneficiare della procedura, questo
dovrà produrre il bilancio di esercizio
degli ultimi tre anni unitamente alla documentazione relativa a mutui,
prestiti, finanziamenti, costi di locazione della casa, spese mediche, debiti
con terzi o con Equitalia, alla visura CCIAA
e ad una visura catastale se ci sono beni immobili o beni mobili
registrati. Se il sovraindebitato accede alla procedura a seguito della
notifica di un atto di precetto, oltre ai documenti su esposti, dovrà altresì
presentare copia dell’atto a lui notificato e della documentazione alla base
del precetto e della procedura avviata nei suoi confronti dal creditore. In
tutti i casi servirà la copia del documento di riconoscimento.
COME OPERANO GLI O.C.C.? Ricevuta la richiesta di accesso alla
procedura gli Organismi verificheranno, sulla base della documentazione
allegata, se sussistono, per la parte, i requisiti per accedere alla procedura
di sovraindebitamento. Verrà verificato che si tratti di un soggetto non
fallibile affetto da un perdurante stato di sovraindebitamento. Verificata la
sussistenza dei requisiti e esaminata la documentazione l’O.C.C. sarà in grado
di valutare la fattibilità della procedura di accordo del debitore o di piano
del consumatore, o, in alternativa valuterà la possibilità di procedere alla
liquidazione del patrimonio. L’Organismo esprime un giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione con una relazione che allegherà alla domanda da depositare
in tribunale. In questa relazione l’O.C.C. esaminerà in maniera approfondita le
cause della crisi, la diligenza
prestata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e la capacità di fare
fronte a tali obbligazioni in passato. È compito dell’Organismo curare le
comunicazioni con i creditori e mediare con loro circa una possibile soluzione
accomodante per tutti, nonché predisporre ed inviare a questi ultimi la
relazione sui consensi espressi per poi depositarla al giudice.
QUALI SONO I COSTI L’istanza di nomina dell’Organismo di
Composizione della Crisi è il documento con cui si richiede, al tribunale
competente (cioè quello della residenza del debitore) di nominare l’organo che
gestirà la propria pratica. Per depositare l’istanza sarà necessario un contributo unificato da 98 euro ed una
marca da bollo da 27 euro. Vi saranno inoltre delle spese di mediazione che
verranno corrisposte all’O.C.C., queste comprendono una base fissa per gli
adempimenti burocratici (raccomandate, certificati, visure catastali etc.) e le
spese di mediazione che sono a carico di ciascuna parte, debitore e creditori,
che intenda aderire alla procedura. Queste ultime vengono calcolate sulla base
del debito accumulato e sono divise in scaglioni/cluster di riferimento
crescenti. Così ad esempio il debitore sovraindebitato esposto per 10.000 Euro,
dovrà corrispondere all’O.C.C. circa 500 euro oltre IVA.
UNA RIFLESSIONE Per il debitore è sicuramente un vantaggio quello
di poter accedere a una procedura come quella di composizione, ovvero la
possibilità di non essere forzosamente escusso dai creditori rappresenta un ottimo
incentivo. Tuttavia il sovraindebitato deve avere ben presente che, una volta
presentato e accettato il piano dai creditori e dal giudice, dovrà essere molto
puntuale rispetto agli obblighi concordati a pena di risoluzione o revoca o cessazione
degli effetti del piano e la conseguente riesposizione alle azioni esecutive
dei creditori, nuovamente, insoddisfatti. Inoltre non sarà più possibile per il
debitore colpevolmente inadempiente, che abbia fruito di tale strumento
accedere alla procedura o fare nuova richiesta, prima che siano passati almeno
tre anni.
Dottor Luca Cantisano – Studio Comite