venerdì 7 ottobre 2016

SOVRAINDEBITAMENTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE


Dopo aver esaminato le strade che l’ordinamento mette a disposizione del debitore, porrò ora l’attenzione su quello che è il perno della procedura di composizione della crisi, cioè l’Organismo di Conciliazione della Crisi (O.C.C.). Molteplici sono i compiti che questo ente è chiamato a svolgere in fase di composizione al fine di poter raggiungere un compromesso con i creditori e soddisfare così quelle che sono le esigenze, ridimensionate, del debitore e di questi ultimi. In questo post troverete tutte le informazioni utili e necessarie per sfruttare questa opportunità, vediamo quali sono…


COME CONTATTARE L’O.C.C. Gli Organismi di Composizione della Crisi sono istituiti presso gli Ordini professionali dei commercialisti, degli avvocati, dei notai e presso strutture accreditate dal Ministero della Giustizia o possono essere anche singoli professionisti abilitati. L’O.C.C. è nominato dal tribunale al momento dell’apertura della procedura di composizione della crisi. In alternativa è lo stesso debitore che può rivolgersi all’Organismo e avviare la procedura allo scopo di beneficiare dei vantaggi della medesima, o, ancora, il debitore che abbia ricevuto un atto di precetto contenente per legge l’indicazione che può accedere alla procedura di composizione della crisi potrà rivolgersi, con o senza l’ausilio di un legale di fiducia, ad un O.C.C.

QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRODURRE? Nel caso il debitore decida di accedere volontariamente alla procedura, dovranno essere prodotti dei documenti, che sono diversi a seconda della tipologia di sovraindebitato. Se a chiedere di essere ammesso alla procedura è un consumatore, questi dovrà produrre il cud, il modello unico o la busta paga oltreché documentazione riguardante mutui, prestiti, finanziamenti, costi di locazione della casa, spese mediche, debiti con terzi o con Equitalia e, infine, una visura catastale nel caso in cui sia proprietario di immobili. Se invece si rivolge all’O.C.C. un debitore non consumatore, ma comunque legittimato a beneficiare della procedura, questo dovrà produrre il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni unitamente alla documentazione relativa a mutui, prestiti, finanziamenti, costi di locazione della casa, spese mediche, debiti con terzi o con Equitalia, alla visura CCIAA  e ad una visura catastale se ci sono beni immobili o beni mobili registrati. Se il sovraindebitato accede alla procedura a seguito della notifica di un atto di precetto, oltre ai documenti su esposti, dovrà altresì presentare copia dell’atto a lui notificato e della documentazione alla base del precetto e della procedura avviata nei suoi confronti dal creditore. In tutti i casi servirà la copia del documento di riconoscimento.

COME OPERANO GLI O.C.C.? Ricevuta la richiesta di accesso alla procedura gli Organismi verificheranno, sulla base della documentazione allegata, se sussistono, per la parte, i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Verrà verificato che si tratti di un soggetto non fallibile affetto da un perdurante stato di sovraindebitamento. Verificata la sussistenza dei requisiti e esaminata la documentazione l’O.C.C. sarà in grado di valutare la fattibilità della procedura di accordo del debitore o di piano del consumatore, o, in alternativa valuterà la possibilità di procedere alla liquidazione del patrimonio. L’Organismo esprime un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione con una relazione che allegherà alla domanda da depositare in tribunale. In questa relazione l’O.C.C. esaminerà in maniera approfondita le cause della crisi, la diligenza prestata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e la capacità di fare fronte a tali obbligazioni in passato. È compito dell’Organismo curare le comunicazioni con i creditori e mediare con loro circa una possibile soluzione accomodante per tutti, nonché predisporre ed inviare a questi ultimi la relazione sui consensi espressi per poi depositarla al giudice.

QUALI SONO I COSTI L’istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi è il documento con cui si richiede, al tribunale competente (cioè quello della residenza del debitore) di nominare l’organo che gestirà la propria pratica. Per depositare l’istanza sarà necessario un contributo unificato da 98 euro ed una marca da bollo da 27 euro. Vi saranno inoltre delle spese di mediazione che verranno corrisposte all’O.C.C., queste comprendono una base fissa per gli adempimenti burocratici (raccomandate, certificati, visure catastali etc.) e le spese di mediazione che sono a carico di ciascuna parte, debitore e creditori, che intenda aderire alla procedura. Queste ultime vengono calcolate sulla base del debito accumulato e sono divise in scaglioni/cluster di riferimento crescenti. Così ad esempio il debitore sovraindebitato esposto per 10.000 Euro, dovrà corrispondere all’O.C.C. circa 500 euro oltre IVA.

UNA RIFLESSIONE Per il debitore è sicuramente un vantaggio quello di poter accedere a una procedura come quella di composizione, ovvero la possibilità di non essere forzosamente escusso dai creditori rappresenta un ottimo incentivo. Tuttavia il sovraindebitato deve avere ben presente che, una volta presentato e accettato il piano dai creditori e dal giudice, dovrà essere molto puntuale rispetto agli obblighi concordati a pena di risoluzione o revoca o cessazione degli effetti del piano e la conseguente riesposizione alle azioni esecutive dei creditori, nuovamente, insoddisfatti. Inoltre non sarà più possibile per il debitore colpevolmente inadempiente, che abbia fruito di tale strumento accedere alla procedura o fare nuova richiesta, prima che siano passati almeno tre anni.

Dottor Luca Cantisano – Studio Comite