lunedì 3 ottobre 2016

CONSUMATORI: CIBO GENUINO O SCADUTO, LA DIFFERENZA CHE FA IL REATO


Vendere un bene comporta una serie di responsabilità per il venditore e, di conseguenza, molteplici garanzie per il consumatore. Ciò è ancor più vero quando l’oggetto della vendita ha caratteristiche particolari, come ad esempio il cibo. Esistono infatti, una serie di regole che servono a tutelare la correttezza e lealtà contrattuale, oltre che la necessità di immettere nel commercio un bene che presenti le caratteristiche prescritte dalla legge. Tra queste troviamo anche una norma penale che sanziona con la reclusione o la multa, la vendita di sostanze alimentari alterate come invece genuine. Di tale condotta si sono occupati recentemente i giudici della Corte di Cassazione che hanno confermato l’orientamento finora vigente. Vediamo, quindi, di capire insieme qualcosa in più sul significato di questa disposizione normativa…
 
COMMERCIO E VENDITA DI PRODOTTI NON GENUINI SONO REATO! L’articolo 516 del codice penale sanziona, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032, la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che tali non sono. Trattasi di reato che, inserito all’interno del Capo dedicato ai Delitti contro l’industria e il commercio, tutela la buona fede e correttezza negli scambi commerciali; ciò si spiega perché vi sono altre norme nel codice penale che garantiscono specificamente la distribuzione di beni che abbiano la capacità di mettere in pericolo la salute della collettività (ad esempio il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte e quello di commercio di sostanze alimentari nocive). Quanto agli elementi essenziali per l’integrazione del delitto punito ai sensi dell’art 516 del codice penale troviamo, in primo luogo, quello della messa in vendita o della messa in commercio. Si potrà far riferimento alla prima condotta laddove l’azione si concretizzi in un vero e proprio contratto di vendita; la messa in commercio, invece, è formula residuale con la quale si intende far riferimento a qualsiasi altro negozio giuridico. In entrambe le ipotesi, però, lo scambio deve avvenire a titolo oneroso e il bene deve essere posto all’interno del circuito economico.

LA GENUINITÀ DELLA SOSTANZA ALIMENTARE è l’elemento caratterizzante dell’ipotesi delittuosa, in assenza della quale non si potrà emettere alcuna condanna. Come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione di legge, è sanzionata la sola vendita (o messa in commercio) di un alimento che non è più genuino. Per costante giurisprudenza, una sostanza alimentare di qualsiasi forma non è più genuina quando non presenta più gli elementi nutritivi propri di quel prodotto alimentare. Ad esempio, il pane “all’olio” quando invece contiene strutto; il vino che non presenta la gradazione alcolica prescritta dalla legge; vendita di carne suina che, però, è un mix con carne bovina e così via. In altre parole, potrà trovare applicazione l’art 516 del codice penale ogni qualvolta l’alimento sia modificato o alterato nelle sue componenti naturali o, altresì, quando lo stesso sia privo delle caratteristiche prescritte dalla legge. Tutto ciò non necessariamente coincide con il superamento della data di scadenza.

IL CASO Proprio da quest’ultima affermazione è necessario partire per comprendere al meglio il caso deciso recentemente dalla Corte di Cassazione. Due Carabinieri, fuori dall’orario di servizio, acquistavano due pacchetti di patatine presso un locale commerciale sito all’interno dello stadio della propria città. Già dal primo assaggio si accorgevano che c’era qualcosa che non andava e, difatti, accertavano che la data di scadenza indicata sulla confezione era già passata da un po’. A causa del superamento di tale termine, le patatine avevano perso la loro freschezza e fragranza. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell’imputato, ha confermato l’orientamento della costante giurisprudenza affermando che “la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art 516 c.p. solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi” (Cassazione penale, Sezione III, Sentenza del 20 settembre 2016, n. 38841).

IN CONCLUSIONE possono essere immessi nel circuito della vendita solo quei prodotti alimentari che presentano le caratteristiche nutritive proprie del genere a cui appartengono. Aver acquistato un alimento scaduto non sempre comporta l’integrazione del delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come tali (potendo, però, integrare altri e diversi reati!), giacché è necessario che il bene non possa più essere qualificato come genuino nei termini sopra evidenziati.


Avvocato Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente Parlando