lunedì 19 settembre 2016

SCUOLA: STUDENTI MINORENNI RITIRATI E ACCOMPAGNATI DAI GENITORI?


Non c’è anno scolastico che inizi senza polemiche, dibattiti, discussioni. Genitori contro insegnanti, insegnanti contro insegnanti, insegnanti e genitori contro istituzioni. Gli argomenti di discussione sono quasi sempre gli stessi: l’eccessivo costo dei libri di testo, lo stato di manutenzione degli edifici scolastici, le offerte formative, la mancanza di risorse economiche. Anche quest’anno scolastico non ha tradito la tradizione. Il recente, drammatico, terremoto che ha colpito il centro Italia, da un lato, e la riforma della scuola con le sue modalità di assegnazione in ruolo, dall’altro, hanno infatti riacceso l’attenzione e la polemica sulla conformità edilizia e la sicurezza delle strutture scolastiche e sui ritardi e gli errori nei trasferimenti dei docenti. Ma, la Circolare con cui un Istituto Comprensivo Statale di Bergamo ha imposto agli alunni della scuola secondaria di primo grado l’obbligo di essere ritirati alla fine delle lezioni dai genitori o da un incaricato maggiorenne, ha suscitato insieme ilarità e sconcerto. Qual è e cosa dice la normativa, che la Circolare richiama, in materia di responsabilità per la vigilanza, la sorveglianza e l’assistenza dei minori?
 
La scuola COME LA FAMIGLIA svolge un ruolo delicato e fondamentale nel processo di crescita dell’individuo, e non solo sotto il profilo educativo. Essa, infatti, plasma, definisce e sviluppa la personalità, la consapevolezza e le capacità dei ragazzi, li educa al rapporto e al confronto con gli altri, li forma alla vita nella società dei grandi. Ma, proprio perché le è stata attribuita una tale responsabilità, il suo operato e la condotta delle sue articolazioni (insegnati, bidelli, dirigenti scolastici) sono sempre sotto la lente di ingrandimento, spesso oggetto di critiche e causa di doglianze portate fino all’esame dei giudici. Spesso si tratta di lamentele pretestuose che determinano ingiustificate invadenze nella didattica o nei criteri valutativi (siamo una società ad alto tasso di litigiosità giudiziaria), molte altre volte si tratta di problemi concreti e molto gravi (pensiamo ai tanti casi di abuso dei metodi educativi o di correzione). Per quanto riguarda gli specifici obblighi di vigilanza, sorveglianza e assistenza sui minori, che la citata Circolare intende assolvere, non esiste in realtà una specifica normativa che prescriva condotte determinate, ma solo principi generali. Tra questi, quello dell’art. 2048 codice civile, il quale sancisce la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Ma, quando inizia e quando finisce detta vigilanza, che delimita la responsabilità e che ha appunto indotto la scuola di Bergamo a ritenerla cessata in capo ad essa solo con la materiale consegna degli studenti ai propri genitori (o delegati), titolari di un pari obbligo di sorveglianza ed assistenza? (art. 2048 codice civile e art. 30 Costituzione)

La giurisprudenza E L’ETà della ragione La giurisprudenza ha cercato di fornire una risposta. Innanzi tutto, contemperando tutte le posizioni e gli interessi in gioco e consapevoli dell’oramai sempre più anticipata età della ragione, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’estensione e l’intensità dell’obbligo di sorveglianza devono essere commisurate all’età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni. Ne risulta, in tal modo, ammorbidito un obbligo in astratto assoluto e stringente, lasciando però (pericolosamente) alla valutazione (comunque soggettiva) del singolo caso l’adozione delle misure ritenute più idonee a escludere ogni responsabilità, sia essa extracontrattuale (per non avere l’insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo), sia essa contrattuale (per non avere l’insegnante diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni). Quanto poi all’arco spaziale e temporale, ossia all’ambito e orario scolastico, in cui detto obbligo di vigilanza deve essere efficacemente esercitato, i giudici non si sono sempre trovati d’accordo.

Una parte… infatti ha ritenuto che un ampliamento di tali concetti fino a comprendere ad esempio aree esterne alla scuola o momenti antecedenti all’inizio delle lezioni, significherebbe anticipare l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. Gli obblighi di sorveglianza e di tutela, infatti,  scatterebbero solo quando l’allievo si trova all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, se ne ricorrono le condizioni, può tutt’al più rientrare nella fattispecie di cui all’art. 2051 codice civile, relativo alla responsabilità del custode (Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza del 16/02/2015, n. 3081).

…un’altra invece ha sostenuto che dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Quindi, la responsabilità della scuola per eventi subiti da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. Infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso (Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza del 19/07/2016, n. 14701).

COME GIUDICARE IL PROVVEDIMENTO adottato dalla scuola di Bergamo? E’ chiaro che, in mancanza di precise indicazioni normative, nell’incertezza giurisprudenziale e alla luce della disposizione dell’art. 10 del Testo Unico in materia di istruzione di cui al Decreto Legislativo n. 297/1994 (che affida al consiglio di istituto o di circolo l’adozione del regolamento interno che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima), la Circolare rappresenti il miglior provvedimento prudenziale che la scuola potesse adottare nell’ambito delle proprie competenze. Un provvedimento però che, pur tutelando nello stesso tempo scuola, genitori e studenti, rende per ovvi motivi tutti scontenti e, se condiviso nelle valutazioni sottostanti, potrebbe per assurdo essere validamente adottato anche nei confronti degli studenti minorenni delle scuole secondarie di secondo grado.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando