Non c’è anno scolastico che inizi senza
polemiche, dibattiti, discussioni. Genitori contro insegnanti, insegnanti
contro insegnanti, insegnanti e genitori contro istituzioni. Gli argomenti di
discussione sono quasi sempre gli stessi: l’eccessivo costo dei libri di testo,
lo stato di manutenzione degli edifici scolastici, le offerte formative, la
mancanza di risorse economiche. Anche quest’anno scolastico non ha tradito la
tradizione. Il recente, drammatico, terremoto che ha colpito il centro Italia, da
un lato, e la riforma della scuola con le sue modalità di assegnazione in ruolo,
dall’altro, hanno infatti riacceso l’attenzione e la polemica sulla conformità
edilizia e la sicurezza delle strutture scolastiche e sui ritardi e gli errori nei
trasferimenti dei docenti. Ma, la Circolare con cui un Istituto Comprensivo
Statale di Bergamo ha imposto agli alunni della scuola secondaria di primo grado l’obbligo di
essere ritirati alla fine delle lezioni dai genitori o da un incaricato
maggiorenne, ha suscitato insieme ilarità e sconcerto. Qual è e cosa dice la normativa,
che la Circolare richiama, in materia di responsabilità per la vigilanza, la
sorveglianza e l’assistenza dei minori?
La scuola COME
LA FAMIGLIA svolge un ruolo delicato e fondamentale
nel processo di crescita dell’individuo, e non solo sotto il profilo educativo.
Essa, infatti, plasma, definisce e sviluppa la personalità, la consapevolezza e
le capacità dei ragazzi, li educa al rapporto e al confronto con gli altri, li
forma alla vita nella società dei grandi. Ma, proprio perché le è stata
attribuita una tale responsabilità, il suo operato e la condotta delle sue
articolazioni (insegnati, bidelli, dirigenti scolastici) sono sempre sotto la
lente di ingrandimento, spesso oggetto di critiche e causa di doglianze portate
fino all’esame dei giudici. Spesso si tratta di lamentele pretestuose che
determinano ingiustificate invadenze nella didattica o nei criteri valutativi
(siamo una società ad alto tasso di litigiosità giudiziaria), molte altre volte
si tratta di problemi concreti e molto gravi (pensiamo ai tanti casi di abuso
dei metodi educativi o di correzione). Per quanto riguarda gli specifici
obblighi di vigilanza, sorveglianza e assistenza sui minori, che la citata
Circolare intende assolvere, non esiste in realtà una specifica normativa che prescriva
condotte determinate, ma solo principi generali. Tra questi, quello dell’art.
2048 codice civile, il quale sancisce la responsabilità dei precettori e di
coloro che insegnano un mestiere o un’arte per il danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza. Ma, quando inizia e quando finisce detta vigilanza, che
delimita la responsabilità e che ha appunto indotto la scuola di Bergamo a
ritenerla cessata in capo ad essa solo con la materiale consegna degli studenti
ai propri genitori (o delegati), titolari di un pari obbligo di sorveglianza ed
assistenza? (art. 2048 codice civile e art. 30 Costituzione)
La giurisprudenza E L’ETà della
ragione La giurisprudenza ha cercato di
fornire una risposta. Innanzi tutto, contemperando tutte le posizioni e gli
interessi in gioco e consapevoli dell’oramai sempre più anticipata età della ragione, i giudici di
legittimità hanno chiarito che l’estensione e l’intensità dell’obbligo di
sorveglianza devono essere commisurate all’età, in relazione al normale
grado di maturazione degli alunni. Ne risulta, in tal modo, ammorbidito un
obbligo in astratto assoluto e stringente, lasciando però (pericolosamente)
alla valutazione (comunque soggettiva) del singolo caso l’adozione delle misure
ritenute più idonee a escludere ogni responsabilità, sia essa
extracontrattuale (per non avere l’insegnante adottato le cautele
necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche
circostanze di tempo e luogo), sia essa contrattuale (per non avere l’insegnante
diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni). Quanto poi all’arco
spaziale e temporale, ossia all’ambito e orario scolastico, in cui detto obbligo
di vigilanza deve essere efficacemente esercitato, i giudici non si sono sempre
trovati d’accordo.
Una parte… infatti ha ritenuto che un ampliamento di tali concetti fino
a comprendere ad esempio aree esterne alla scuola o momenti antecedenti
all’inizio delle lezioni, significherebbe anticipare l’operatività del
vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco
spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale
della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. Gli
obblighi di sorveglianza e di tutela, infatti,
scatterebbero solo quando l’allievo si trova all’interno della
struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di
ingresso, se ne ricorrono le condizioni, può tutt’al più rientrare nella
fattispecie di cui all’art. 2051 codice civile, relativo alla
responsabilità del custode (Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza
del 16/02/2015, n. 3081).
…un’altra invece ha sostenuto che dall’iscrizione alla scuola,
deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue manifestazioni. Quindi, la responsabilità
della scuola per eventi subiti da un alunno minore all’interno di un istituto
di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico,
ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario
delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o
la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle autorità scolastiche di
vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro
vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro
effettivo licenziamento. Infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di
organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi
comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei
materiali e prodotti in uso (Corte di Cassazione, III sezione civile,
sentenza del 19/07/2016, n. 14701).
COME GIUDICARE IL PROVVEDIMENTO adottato dalla scuola di Bergamo? E’ chiaro che, in mancanza
di precise indicazioni normative, nell’incertezza giurisprudenziale e alla luce
della disposizione dell’art. 10 del Testo Unico in materia di istruzione di
cui al Decreto Legislativo n. 297/1994 (che affida al consiglio di istituto
o di circolo l’adozione del regolamento interno che deve, fra l’altro,
stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima), la Circolare
rappresenti il miglior provvedimento prudenziale che la scuola potesse
adottare nell’ambito delle proprie competenze. Un provvedimento però che,
pur tutelando nello stesso tempo scuola, genitori e studenti, rende per ovvi
motivi tutti scontenti e, se condiviso nelle valutazioni sottostanti, potrebbe
per assurdo essere validamente adottato anche nei confronti degli studenti
minorenni delle scuole secondarie di secondo grado.
Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente
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