mercoledì 10 febbraio 2016

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, QUESTIONE DI CENTESIMI


Nella nostra quotidianità, ai centesimi non diamo poi così tanta importanza. Sia che ci troviamo al supermercato sia che prendiamo alcune misure, l’occhio ci cade soprattutto sul numero che si trova prima della virgola. In realtà, anche i centesimi hanno una loro importanza. È quello che sembra dire la Corte di Cassazione penale con sentenza del 5 gennaio 2016. I giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza un soggetto che aveva superato il valore soglia, di 0,8 g/l, di ben 0,07 centesimi. Vediamo insieme questa simpatica, non di sicuro per il protagonista, vicenda…

IL TASSO ALCOLEMICO L’articolo 186 del codice della strada sanziona la condotta di chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcool. Se il fatto non integra un più grave reato, le sanzioni comminate variano a seconda del tasso alcolemico accertato in capo al soggetto. Laddove quest’ultimo rientra tra 0,5 e 0,8 g/l l’autorità competente irrogherà una sanzione amministrativa per un massimo di circa 2.000 euro; se, invece, il tasso è tra 0,8 e 1,5 g/l il conducente sarà soggetto non solo al pagamento di una sanzione per un massimo di circa 3.000 euro, ma potrà essere arrestato fino a sei mesi; qualora, infine, sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l si parlerà di ammenda, per un massimo di 6.000 euro, e di arresto fino ad un anno. In ogni caso, all’accertamento del reato consegue la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo che varia a seconda della gravità del fatto. L’art 186 è stato oggetto di molteplici riforme nel tempo, volte a rivedere il valore soglia oltre il quale il reato in esame può dirsi integrato e ciò in forza dei troppi fatti di cronaca nera di cui è stato protagonista il nostro paese e che sono, purtroppo, ancora all’ordine del giorno. Proprio al fine di prevenire incidenti con esiti mortali causati da chi guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, è in sede di approvazione definitiva il Disegno di Legge che introdurrà il reato di omicidio stradale per chi, guidando con un tasso alcolemico oltre la soglia ammessa dalla legge, cagioni la morte di un’altra persona. 
COME SI ACCERTA? Le modalità con le quali oggi viene effettuato l’accertamento del superamento o meno del tasso soglia previsto dalla legge sono molto diverse rispetto al passato. Invero, nel vecchio codice della strada, il Legislatore aveva devoluto al Giudice la verifica della presenza o meno degli elementi di prova necessari per integrare lo stato di ebbrezza. Nel far ciò l’autorità giudiziaria doveva tenere in debito conto dati tra i quali l’alito vinoso, balbettamento, barcollamento, così come constatati da testimoni o dagli stessi agenti di polizia che avevano proceduto al fermo del veicolo. Laddove il Giudice bene motivava la sua decisione, l’accertamento non poteva essere oggetto di alcuna censura, neanche ad opera della Corte di Cassazione. Attualmente il nuovo codice prevede una modalità di verifica più oggettiva, in quanto effettuata attraverso un apposito macchinario, l'etilometro, come avviene in altri Paesi. Così come prevede l’art 379 del regolamento di esecuzione, al momento del fermo del veicolo gli Agenti di Polizia dovranno far soffiare dentro il famoso palloncino il conducente cosicché, nell’immediatezza, sarà possibile verificare la concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata. 
L’ETILOMETRO È UNA PROVA BASILARE! In sede di prime applicazioni dell’art 379 la giurisprudenza riteneva che oltre alla prova documentale ricavabile attraverso l’etilometro, fosse necessaria anche una valutazione del Giudice che tenesse conto di ulteriori dati. La più recente opinione è, però, di contrario avviso in quanto ritiene di poter dare maggiore rilevanza ad una prova oggettiva e obiettiva quale deve considerarsi essere quella risultante dall’etilometro. Due ultime precisazioni: il superamento del tasso soglia deve risultare da almeno due concordi accertamenti effettuati a breve distanza l’uno dall’altro; il conducente può non sottoporsi all’alcool test, ma sarà soggetto a una sanzione pari a quella prevista dall’art 186.
IL VALORE DEI CENTESIMI Come già indicato, uno dei tassi soglia previsti dall’articolo in questione è quello di 0,8 g/l. Trattasi di un valore di confine in quanto se non lo si supera, il conducente sarà soggetto solo a una sanzione pecuniaria; in caso contrario, invece, potrà essere comminata anche la sanzione dell’arresto fino a sei mesi. Il caso risolto recentemente dalla nostra Corte di Cassazione attiene al momento in cui può dirsi superato il tasso soglia. L’imputato, infatti, era stato condannato (art. 186, comma 2, lett. b) perché, a seguito di accertamento effettuato con l’etilometro, il suo tasso alcolemico risultava pari a 0,87 g/l. Ricorrendo in Cassazione, chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna perché i giudici della Corte di Appello di Roma avevano ritenuto rilevanti anche i valori centesimali, in riferimento alla misurazione che, in quel caso, aveva esitato il valore di 0,89 g/l. I giudici di legittimità hanno, invece, ritenuto corretta la valutazione dei colleghi di secondo grado affermando che, per orientamento ormai costante, non vi è alcuna ragione per non ritenere rilevanti anche i valori decimali. Al fine di verificare se il tasso alcolemico di un soggetto superi quello previsto dall’articolo 186. è, pertanto, necessario e corretto far riferimento all’intero valore indicato dall’etilometro, quindi anche ai singoli centesimi rilevati (Corte di Cassazione Sezione IV, sent. 5 Gennaio 2016, n. 32).
IN CONCLUSIONE qualora vi trovaste nella medesima situazione dell’automobilista non contate su uno sconto della pena o la diminuzione delle sanzioni poiché, come visto, anche i centesimi contano!
Avvocato Licia Vulnera – Redazione Giuridicamente parlando