È proprio di queste ultime ore la notizia, riportata da tutti i quotidiani nazionali e dalla TV, del crollo di una palazzina a causa di una fuga di gas che ha provocato la morte di cinque persone. Il fatto è accaduto a Bezzo, frazione di Arnasco in provincia di Savona. Il crollo è avvenuto poco dopo le 3 di sabato mattina devastando interamente il piccolo edificio di due piani. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco forse riuscirà a salvare la vita a uno dei feriti, una donna di 50 anni di origine sudamericana che però attualmente lotta contro la morte al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze e le responsabilità della tragedia. Già, una tragedia, l’ennesima, eh sì perché in questo paese di fatti analoghi ne sono successi tanti e questo post serve anche a rinfrescare la memoria a chi non presta la dovuta attenzione a questi fatti che spesso passano in secondo piano come notizie di cronaca ordinaria come se il richiamo alla sicurezza fosse meno importante del risultato della squadra di calcio del cuore. Eppure queste tragedie non distruggono solo cose, ma uccidono persone e devastano la vita di chi sopravvive. A me, invece, che svolgo la professione di amministratore condominiale, questi fatti mettono angoscia e apprensione forse perché una tragedia simile l’abbiamo scampata in un condominio che amministro e ancora ringrazio la buona sorte. Ma questo è un blog che parla di diritto e quando scriviamo lo facciamo con l’auspicio che i nostri lettori ne traggano un piccolo vantaggio di conoscenza anche solo riflettendo su alcune questioni che, come in questo caso, sfuggono ai più. Allora lasciamo la cronaca e parliamo di diritto.
FUGA DI GAS: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ? Cominciamo col dire che la responsabilità in caso di fughe di gas, così come per ogni danno che derivi dagli impianti in genere, (idrico, elettrico ecc.), è sempre e in prima persona di colui il quale lo ha realizzato. È indubbio infatti, che chi materialmente realizza un impianto, poiché è tenuto a farlo a regola d’arte, è il primo e diretto responsabile laddove quell’impianto presenti invece vizi e addirittura provochi eventi lesivi spesso dotati di un’enorme capacità distruttiva. Ma la responsabilità dell’idraulico-installatore non sempre resta isolata, può succedere che alla sua si affianchi quella di altri soggetti, egualmente responsabili dell’accaduto seppur per motivi diversi.
NON SOLO DI CHI LO REALIZZA MA ANCHE DI CHI LO VENDE INSIEME ALL’APPARTAMENTO Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha ricordato come anche il venditore di un immobile può essere chiamato a rispondere di episodi del genere; chi vende un immobile (che sia il diretto proprietario o un’agenzia immobiliare poco importa), ha l’obbligo di consegnare all’acquirente un bene privo di vizi, tale dovere discende dall’art. 1490 1° comma, cod. civ. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), secondo il quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza dell’1 settembre 2014, n. 36445). A quest’obbligo, poi, se ne aggiunge un altro, ben più importante poiché di portata generale ovvero quello di accertarsi, prima di vendere un immobile, che lo stesso possegga i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa. I Giudici di legittimità, infatti, ricordano come corrisponda a una elementare regola di prudenza quella di accertarsi che il bene che si vende non sia pericoloso, verificandone ad esempio la conformità alla normativa in tema di impianti a gas.
E SE IL PROPRIETARIO È NEGLIGENTE? Già in passato abbiamo ricordato come di alcuni eventi risponda anche colui il quale, pur non avendoli materialmente causati, non ha comunque impedito che si verificassero. È il caso ad esempio delle omissioni di manutenzione delle caldaie da cui derivino lesioni o addirittura la morte degli inquilini, eventi addebitabili al proprietario dell’immobile locato poiché, secondo quanto disposto dall’art. 1575 cod. civ., “tenuto a consegnare al conduttore la casa locata in buono stato di manutenzione”. Ciò in quanto l’art. 40 comma 2 del cod. pen. prevede la responsabilità penale anche per chi non evita il verificarsi di un evento che si ha invece l’obbligo giuridico di impedire. In forza di tale principio, pertanto, il proprietario o l’agente immobiliare che vende un immobile senza accertarsi della conformità alla legge degli impianti di cui è dotato risponderà penalmente delle conseguenze che dovessero derivare dal malfunzionamento. (Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza dell’1 settembre 2014, n. 36445).
RESPONSABILITÀ ED EVITABILITÀ DELL’EVENTO Perché dell’evento funesto possa rispondere chi non ha compiuto un’azione che aveva invece l’obbligo giuridico di compiere è necessario però un ulteriore tassello rappresentato dal fatto che l’evento stesso poteva essere evitato se si fosse compiuto l’atto che invece è stato colposamente omesso. In sostanza, perché il proprietario (o l’agente immobiliare) venga condannato per la morte provocata dalla fuga di gas nell’immobile venduto e di cui non aveva verificato la regolarità certificativa, è necessario che si dimostri che la fuga di gas non ci sarebbe stata se egli avesse compiuto quel controllo che invece aveva appunto l’obbligo di effettuare. Solo in caso di risposta affermativa, il venditore sarà penalmente responsabile delle conseguenze lesive della sua negligenza.
UNA LEGGEREZZA MORTALE Inutile sottolineare come si verta in campo di omicidio (pur colposo), le cui conseguenze sul piano sanzionatorio sono tutt’altro che lievi e si accompagnano a quelle, forse anche più gravi, di carattere morale per aver provocato la morte di uno o più soggetti solo per una leggerezza facilmente evitabile: la verifica degli impianti e soprattutto la pretesa della consegna dei certificati della loro conformità alle norme di legge, infatti, non costituiscono certo atti gravosi né dispendiosi bensì adempimenti ad obblighi di prudenza davvero elementari, proprio come ricorda la Cassazione, cui i proprietari di case e locali in genere devono assolutamente abituarsi e uniformarsi.
RICORDATEVI CHE il gas metano è ormai impiegato in molte delle nostre case. Lo usiamo per cucinare, per scaldare l’acqua, per il riscaldamento e, con le più recenti tecnologie, anche per il condizionamento estivo. Il metano è comodo da usare: basta aprire un rubinetto e la sua energia è pronta. Tra i combustibili fossili, è quello che inquina meno, perché dal pozzo di estrazione arriva fino al cliente finale senza subire sostanziali trasformazioni. Ma il metano è infiammabile e quindi bisogna evitare ogni fuga di gas. A ciò si aggiunge il fatto che i prodotti della combustione possono essere pericolosi in quanto un non corretto afflusso di aria ed una combustione incompleta possono generare il monossido di carbonio, tossico per l’organismo. Da qui nasce l’esigenza fondamentale della sicurezza degli impianti a gas che devono essere realizzati secondo le norme vigenti e controllati da personale qualificato. La regolamentazione è contenuta nelle leggi n. 1083/71 e n. 46/90 e nel DPR 218/98. Gli impianti a gas devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche UNI-CIG (organismi formati da tecnici esperti del settore). La manutenzione, l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento devono essere effettuate solo da tecnici specializzati o che siano dipendenti di società che abbiano certi requisiti (certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o Commissioni provinciali per l’Artigianato).
INDISPENSABILE IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Bisogna sempre pretendere il certificato di conformità che deve essere rilasciato dalla ditta addetta al lavoro sia dopo l’installazione di un nuovo impianto, sia per trasformazioni, ampliamenti e manutenzione straordinaria (legge 46/90). Per gli impianti realizzati prima della legge del 1990 requisiti essenziali, stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 218/98, sono la ventilazione adeguata dei locali ove sono installati gli apparecchi a gas, l’efficienza delle canne fumarie e quella degli impianti interni di distribuzione, per evitare fughe. Se si ha il dubbio che l’impianto non sia in regola, occorre far eseguire una verifica da un’impresa abilitata. Al termine del controllo la ditta deve rilasciare la scheda di verifica prevista dalla normativa vigente. Sulla scheda l’impresa deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche prescritte dalle norme UNI 10738, ed in particolare:
a) di aver accertato l’esistenza e idoneità della ventilazione e l’idoneità dei locali;
b) di aver accertato l’esistenza e l’idoneità dell’areazione dei locali;
c) di aver verificato l’efficienza dei sistemi di scarico dei fumi;
d) di aver effettuato la verifica di tenuta dell’impianto a gas;
e) di aver accertato l’esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma.
La scheda, infine, deve comprendere una valutazione complessiva dell’impianto, dichiarando se è idoneo o non idoneo a funzionare in sicurezza, secondo i requisiti del DPR 218/98.
PER CONCLUDERE il condominio è responsabile della sicurezza degli impianti a gas ma solo per le parti comuni. Il controllo e la manutenzione spettano all’amministratore che ha un preciso dovere di vigilare sulla loro efficienza. In caso interventi di manutenzione agli impianti di scarico dei fumi, essendo obbligatorio per legge l’intervento per la conservazione dell’immobile, l’assemblea condominiale decide solo la scelta della ditta che realizzerà i lavori e l’importo della spesa. Gli amministratori hanno la responsabilità civile e penale in caso di danni o infortuni causati dalle canne fumarie condominiali non a norma di legge. Valgono qui come altrove le regole del buon senso. Per gli interventi di installazione, manutenzione e modifica degli impianti, è necessario avvalersi di tecnici abilitati. Per essere più tranquilli, prima di affidare la realizzazione degli impianti, si può richiedere all’impresa o al tecnico una copia del certificato di abilitazione. È indispensabile che nei locali in cui sono installati gli apparecchi che bruciano gas, possa affluire l’aria necessaria per una regolare combustione. L’efficienza dei sistemi di scarico dei fumi (condotti, camini, canne fumarie, ecc.) è un fattore importante per la sicurezza nell’uso degli impianti a gas. La tenuta delle tubazioni e dei collegamenti agli apparecchi, è un requisito essenziale per l’utilizzo sicuro del gas. La prova di tenuta in pressione, cioè della mancanza di fughe di gas, può essere effettuata con un manometro o con appositi strumenti elettronici. Quindi, se vivete in condominio accertatevi che il vostro amministratore oltre che alla regolare tenuta dei conti, abbia a cuore anche la vostra sicurezza ovvero la vostra vita. Un consiglio che mi sento di dare è quindi quello di invitare i proprietari di immobili in condominio a sollecitare il proprio amministratore ad eseguire le dovute verifiche e se non lo fa…cambiatelo!
Dottor Massimo Botti – Studio Comite