Il tema del cibo è indubbiamente molto sentito poiché in stretta correlazione con quello della salute pubblica. Lo slogan “Nutrire il pianeta, energia per la vita” di Expo 2015. l’hai reso ancora più attuale, amplificandolo all’ennesima potenza. Le norme sul controllo degli alimenti sono dunque numerose e piuttosto stringenti, specialmente in Italia ove vantiamo un’ottima e secolare tradizione enogastronomica. Proprio a tutela di questo meraviglioso patrimonio, le autorità preposte alle verifiche di bevande e alimenti, che finiscono in commercio o che vengono utilizzati per la somministrazione di pasti all’interno di strutture pubbliche e private, svolgono un’attività di verifica serratissima anche se non sufficiente ad arginare i numerosi tentativi di frode. Alcune truffe legate all’alimentazione vengono, pertanto, fortunatamente sventate. Certo, talvolta, solo a seguito dei malori dei consumatori ma, comunque, non mancano interventi incisivi anche sulle materie prime e sulla catena di produzione, distribuzione e vendita. Purtroppo la scoperta delle contraffazioni alimentari è spesso legata alle conseguenze riportate dalle persone che hanno consumato certi cibi. Ebbene, è proprio di qualche giorno fa la notizia dell’ennesima truffona all’italiana, poiché nostrana è l’idea così come nostrani sono gli autori dell’illecito, pur essendo coinvolti, ancora una volta, alimenti provenienti dalla Cina meno costosi di quelli locali. Mi pare utile, allora, partendo da tale episodio, ricordare cosa si debba intendere, giuridicamente parlando, con l’espressione frodi alimentari…
ECCO COS’È ACCADUTO NEL NAPOLETANO… Innanzitutto, vorrei dirvi due parole sui fatti che, ahimè, hanno coinvolto alcuni scolari che hanno consumato cibi destinati appunto ad alcune mense scolastiche del napoletano. Coinvolti nello scandalo ci sono alcuni Comuni della provincia di Napoli, di quella di Avellino e di Salerno. Nella pratica, gli autori degli illeciti, oltre ad aver collaborato per truccare le gare d’appalto relative al servizio mensa di alcuni plessi scolastici, fornivano cibo scadente, spesso scaduto oppure scongelato e poi ricongelato, e si stavano organizzando per rietichettare pasta di pomodoro Made in China facendola passare, grazie a certi scudi normativi che agevolano tali maneggiamenti, per salsa di produzione italiana. I vantaggi di tale operazione truffaldina erano chiaramente di natura economica; meno costavano i prodotti con cui si cucinavano i pasti che somministravano a bimbi, insegnanti e altri operatori scolastici e più margini di guadagno c’erano in relazione al compenso indicato nel provvedimento di aggiudicazione del bando. Poco importava, poi, se a pagarne le conseguenze sulla salute erano, tra gli altri, dei bambini. Insomma, l’operazione condotta dai Carabinieri e da un pool di bravi magistrati, ha portato all’applicazione di misure cautelari detentive per un gruppo di funzionari comunali, imprenditori e impiegati di ASL.
LA SALUTE DELLE PERSONE PRIMA DI TUTTO! L’intervento portato a termine qualche giorno fa dalle forze dell’ordine si inserisce in un sistema più ampio che tende a rendere concretamente operative le norme già esistenti, in modo da bloccare i tentativi di raggiro come quello appena descritto che ha riguardato la salsa di pomodoro. Lo scopo primario è la tutela della salute dei consumatori che merita attenzione e richiede garanzie di sicurezza. Occorre, peraltro, evidenziare che tutti oggi siamo diventati più attenti e accorti in relazione a ciò che finisce nel piatto. Oggi è consuetudine, prima di acquistare del cibo, leggere con attenzione le informazioni riportate sulle etichette e laddove lacunose e non convincenti, specie con riguardo alla tracciabilità e provenienza, desistere dall’acquisto o addirittura denunciare agli addetti se non alle autorità preposte ai controlli delle ASL. Quando le segnalazioni diventano frequenti, scatta la verifica con indubbi vantaggi per la salute di tutti!
LE FRODI ALIMENTARI POSSONO ESSERE COMMERCIALI… Dalla lettura dell’art. 515 del codice penale si evince che si ha frode commerciale tutte le volte in cui chiunque eserciti un’attività commerciale, ovvero uno spaccio aperto al pubblico, consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. In tale caso non vi è un’alterazione dell’alimento tale da renderlo nocivo ma un profitto illecito in danno del consumatore. Per fare un esempio che capita piuttosto di frequente si può pensare al caso della vendita in cui l’esercente ci fa pagare non solo il peso della merce ma anche l’involucro in cui è contenuta, si parla così di “vendita per tara merce”. Per tornare all’episodio avvenuto nel napoletano, è evidente che la frode sventata aveva anche le caratteristiche di quella commerciale in quanto mirava ad un profitto illecito, oltre che ingiusto, in danno degli utenti i quali avrebbero consumato un prodotto, di qualità indubbiamente inferiore e, soprattutto, credendolo italiano quando, invece, proveniva da ben altro Paese.
…OPPURE SANITARIE Quando invece tocca la salute del consumatore allora si tratta indubbiamente di una frode sanitaria. E infatti, l’art. 442 del codice penale stabilisce che chiunque detenga per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo, acque, sostanze o cose da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica soggiace alle pene previste per ogni particolare illecito commesso ed elencate negli articoli 448, 452 comma 2, e 516 del medesimo codice. L’art. 444 precisa peraltro che pur non essendo contraffatte né adulterate il reato sussiste ugualmente se le sostanze destinate all’alimentazione sono comunque pericolose alla salute pubblica. Per comprendere meglio si può pensare all’adulterazione del vino con metanolo. Tornando, poi, ai fatti recenti risulta chiaro che la frode in questione riveste anche le caratteristiche di quella sanitaria poiché le norme sulla salute pubblica cinesi sono assai diverse dalle nostre e consentono un utilizzo di pesticidi decisamente superiori rispetto a quello considerato ammissibile e non nocivo nel nostro Paese.
COSA SONO NELLO SPECIFICO ALTERAZIONE E ADULTERAZIONE? Con la prima espressione si intende la modifica della composizione dell’alimento, dovuta nella maggior parte dei casi a cattiva conservazione del medesimo, che intacca le caratteristiche nutrizionali oppure organolettiche del prodotto. Per la seconda, in questo caso si ha una modifica analitica dei componenti dell’alimento tale da aggiungerne o toglierne qualcuno per un vantaggio di carattere economico senza che apparentemente il prodotto risulti intaccato come accade, ad esempio, nel caso del vino annacquato o del latte scremato venduto invece per intero
E COSA SI INTENDE PER SOFISTICAZIONE, FALSIFICAZIONE E CONTRAFFAZIONE? La sofisticazione consiste in un’operazione fraudolenta che consiste nell’aggiungere all’alimento sostanze estranee alla sua composizione per migliorarne l’aspetto oppure coprirne i difetti, oppure ancora per la parziale sostituzione di un alimento con un altro. Per falsificazione si intende, invece, la sostituzione totale di un alimento con un altro, com’è appunto accaduto nel napoletano in cui si è sostituita la salsa con pasta di pomodoro cinese. Infine, con riguardo alla contraffazione, si può dire che tale condotta fraudolenta può essere ricondotta all’adulterazione e alla sofisticazione, ma è comunque considerata un tipo particolare di frode poiché consiste nel mettere in vendita prodotti industriali con nomi o marchi atti a indurre in inganno il consumatore come accade nel caso della vendita di un comune formaggio spacciato per parmigiano reggiano o ancora nell’ipotesi di vendita di vino spumante fatto passare per champagne.
MA C’È QUALCOSA CHE NON TORNA… Ora, è evidente che, pur senza entrare nello specifico della miriade di norme nazionali ed europee poste a tutela della salute pubblica, quel che non si capisce è come il Legislatore italiano abbia potuto far rientrare anche i reati alimentari, o almeno alcuni di essi, tra i reati che beneficiano della depenalizzazione secondo quanto ha stabilito la recente riforma sulla non punibilità di alcune condotte per la particolare tenuità dei fatti commessi (Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015). Certo la questione è passata un po’ in sordina, forse anche perché non sarebbe stato coerente con Expo 2015, ma di fatto la norma che prevede la non punibilità di certe condotte, laddove la pena prevista sia inferiore ai cinque anni, coinvolge anche i reati alimentari. Da un lato, dunque, si fa un gran parlare di garanzie per la salute pubblica e di lotta a certe condotte fraudolente e dall’altro si lasciano impuniti, o quasi, comportamenti truffaldini che incidono proprio sul bene primario dell’individuo. Che dire? Non è forse il caso che il Legislatore operi qualche aggiustamento?
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite