mercoledì 29 ottobre 2014

FAMIGLIE IN DEFAULT? SI PUÒ PRESENTARE UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IN TRIBUNALE


Il tempo passa e i dati sono sempre più allarmanti. La crisi economica cresce e anche l’indebitamento delle famiglie italiane ha ormai raggiunto la soglia critica della non onorabilità del debito. Da quando è iniziata la recessione si è parlato a lungo di debito, default, fallimento controllato con riferimento soprattutto agli Stati in crisi, alle banche e alle imprese, dimenticando, tuttavia, che esiste anche l’indebitamento delle persone e delle famiglie che, per taluni aspetti, è grave al pari di quello degli altri soggetti. Quale il rischio per le famiglie? Ovviamente il fallimento, con la differenza che rispetto alle grandi aziende non si ha il “privilegio” di portare i libri in Tribunale e il privato cittadino viene letteralmente spogliato di tutti i suoi beni essenziali, a partire dalla casa. Una soluzione però c’è … 


CONCORDATO FALLIMENTARE FORMATO FAMIGLIA La Legge del 27 gennaio 2012 n. 3, e successive modifiche (Decreto Legge n. 179/2012 convertito poi nella Legge n. 221/2012), denominata “Legge sulla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, ha introdotto uno strumento concepito per aiutare le famiglie o anche singole persone che si trovano in particolare difficoltà economica e che, circondate da Banche, Equitalia e altri creditori, si trovano nell’impossibilità di avanzare piani di rientro da essere presi concretamente in considerazione. In altre parole: parificare il consumatore, il privato cittadino, la famiglia, a un’azienda e consentirgli, in caso di fallimento, di avviare un’azione concordata con il creditore o i creditori, evitandogli di perdere beni essenziali come la prima casa o di vedersi magari pignorato anche parte dello stipendio. Ma vediamo cosa è successo in un caso concreto …

ANCHE IL PRIVATO PUÒ PRESENTARE UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE Una signora pensionata si era purtroppo indebitata inverosimilmente per cercare di aiutare il figlio, il quale essendosi ammalato improvvisamente, non era più in grado di portare avanti la propria azienda e di provvedere al sostentamento della famiglia. Ebbene, la Signora decideva a questo punto di presentare in tribunale la domanda per dare avvio alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 (entrata in vigore nel 2013) che ha introdotto una procedura ad hoc per i soggetti “non fallibili”, ovvero per quei soggetti che non potrebbero fallire secondo la legislazione vigente. E come è stata risolta la questione della pensionata in Tribunale?

VIA IL 50% DEI DEBITI E PAGAMENTO DELLA RIMANENZA IN RATE Ebbene, la signora pensionata ha sostanzialmente presentato in Tribunale un vero e proprio piano di ristrutturazione dei debiti, commisurato però, alla sua attuale situazione economica. Il piano, che è stato omologato dai giudici (come in un concordato preventivo per le aziende), prevedeva lo stralcio del 50% dei debiti ed il pagamento del residuo in rate mensili (per la precisione, 90 rate in 7 anni e 6 mesi). È importante sottolineare che la somma da pagare è stata calcolata detraendo dalla pensione della signora, le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, predisponendo, pertanto, un piano di ristrutturazione del debito congruo e fattibile alla luce della capacità economica della debitrice.

IL PROCEDIMENTO IN SINTESI PER CHI VOLESSE AVVALERSI DI QUESTA PROCEDURA Si deve sostanzialmente attenersi ai seguenti passaggi. In primo luogo, il piano di ristrutturazione del debito deve essere valutato dal giudice e successivamente presentato ai creditori. Questi ultimi dovranno votarlo: il piano sarà approvato se i creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo avranno espresso voto favorevole. È importante tenere presente che il piano di ristrutturazione del debito deve essere predisposto da un professionista e presentato al giudice, il quale dovrà fissare un’udienza per esaminare le eventuali osservazioni dei creditori. Se il piano di ristrutturazione viene votato ed approvato dai creditori, il giudice omologherà l’accordo e tutte le procedure esecutive verranno sospese!

PER CONCLUDERE: LA POSSIBILITÀ C’È, MA I MEDIA NON NE PARLANO Si tratta, senza dubbio, di una procedura da accogliere con favore e che, nell’attuale grave congiuntura economica, può talvolta evitare lo strangolamento del piccolo debitore, il quale talvolta raggiunge un livello di indebitamento insostenibile con ricorso anche a finanziamenti illegali, che aggravano ancor di più la situazione portandolo definitivamente al “fallimento”. La procedura in esame ha senz’altro il pregio di fornire la possibilità, anche alle persone fisiche, di presentare un vero e proprio piano di ristrutturazione del proprio debito al pari di un’impresa commerciale. È la prima volta, infatti, che viene offerta anche ai cittadini, e non solo alle imprese, la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Purtroppo la procedura è stata scarsamente utilizzata, forse anche a causa della quasi totale assenza di informazione da parte dei mass media. Da non trascurare poi il fatto che la crisi ha coinvolto tutti e, quindi, anche i creditori della “persona fisica” traggono vantaggio dall’adesione a tali concordati piuttosto che imbarcarsi in defatigatorie procedure esecutive che, spesso, proprio per il concorso di tanti soggetti, si concludono con esito infruttuoso. Nel nostro piccolo, cerchiamo allora di fornire il nostro contributo di informazione “giuridicamente parlando”, nel tentativo di recuperare il tempo perso …


Avvocato Roberto Carniel – Studio Comite