mercoledì 23 aprile 2014

NUOVA SENTENZA: La velocità del motociclista non esclude la colpa dell'automobilista che ha violato il dovere di dare la precedenza



Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4561.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23280/2010 proposto da:
B.P. in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori M.M.A., M.M.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RUDEL RAOUL, rappresentata e difesa dall'avvocato NEGRI Giuseppe giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
BI.EN., FONDIARIA SAI SPA, MA.MO.AN., MA.MO.MI., M.M.R., O. G., MO.MA.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2009, R.G.N. 526/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE NEGRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1.- B.P., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori M.M.A. e M.M. M., nonchè quale erede del marito M.M.L., convenne, dinanzi al Tribunale di Parma, Bi.En. e la S.a.i. s.p.a. per sentirli condannare in solido a risarcirle, per quanto a lei stessa personalmente spettante e per i figli, tutti i danni conseguenti alla morte del coniuge M.M.L. a seguito del sinistro per cui è causa.
Esponeva l'attrice che M.M.L., alla guida del proprio motociclo, era stato investito dalla autovettura di Bi.
E., assicurata presso la S.a.i., la quale, provenendo da passo privato della abitazione dello stesso Bi., si era immessa sulla Via (OMISSIS) quando il M. si trovava a pochissimi metri di distanza e che l'urto si era verificato al centro della strada, mentre la vettura era ancora obliqua rispetto all'asse stradale.
Il Tribunale di Parma, previa declaratoria di responsabilità concorrente di M.M.L. e di Bi.En. nella rispettiva misura di 2/3 e di 1/3, condannò i convenuti in solido a risarcire a B.P., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, 1/3 dei danni subiti.
2.- Propose appello B.P., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori M.M.A. e M.M.M. sostenendo che la causa prevalente del sinistro andava individuata nella colpa del Bi..
Si costituirono Bi.En. e la Fondiaria-S.a.i. chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
La Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello principale proposto da B.P. e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Bi.En. e dalla Fondiaria-S.a.i., in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato M.M. L. esclusivo responsabile dell'incidente stradale per cui è causa rigettando tutte le domande risarcitorie proposte dagli eredi di quest'ultimo.
3.- Propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, B. P. in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori.
Non svolgono attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la B. denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla condotta del Bi. con particolare riferimento alle dichiarazioni dallo stesso rese nell'interrogatorio formale e quindi con riferimento agli artt. 115, 116 e 228 c.p.c. e art. 2733 c.c., di cui la Corte non ha tenuto alcun conto (omissione) assumendo apoditticamente la ricostruzione operata dal CTU in palese contrasto (contraddittorietà) con quanto confessato dal Bi., costituente un fatto decisivo per il giudizio".
Secondo la ricorrente il fatto controverso e decisivo non considerato dalla Corte bolognese è costituito dalla concreta condotta del Bi. nell'effettuare l'immissione, avvenuta, per sua stessa ammissione, "senza più ispezionare a sinistra, durante tutto il corso della manovra, effettuata lentamente, anzichè sgombrare la strada, ed avvedendosi della moto solo quando era a 3-4 metri".
2.- Con il secondo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5".
Si assume che la Corte d'appello ha omesso di analizzare la fattispecie concreta, mentre il legislatore impone al consulente, ai sensi dell'art. 62 c.p.c., di fornire i chiarimenti richiesti ed al giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti e di porre, ex art. 115 c.p.c., le prove fornite da queste ultime a fondamento della propria decisione.
Secondo la B. la motivazione dell'impugnata sentenza è quindi omessa e contraddittoria perché ha assunto, ai fini della decisione, parametri fondati sia sulla c.t.u., in contrasto con le ammissioni del Bi., sia sul relativo supplemento, senza considerare che tale supplemento è incompleto rispetto al quesito proposto.
3.- Con il terzo motivo è dedotta "violazione dell'art. 145 C.d.S., comma 6 e art. 154 C.d.S., comma 1, in relazione all'art. 2054 c.c., comma 1, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia".
Ad avviso della B., nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicata una regola di diritto diversa da quella applicata dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza per cui "il conducente (... Bi.) che si immette su strada favorita pur in costanza di velocità eccessiva dell'altro conducente è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 145 C.d.S., comma 6 e art. 154 C.d.S., comma 1, per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale. E ciò anche al fine di raggiungere la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., comma 1".
L'immissione su strada che fruisce di precedenza, soprattutto se compiuta, come nel caso in esame, da passo privato, va effettuata, secondo parte ricorrente, solo se può completarsi senza intralciare alcuno degli utenti favoriti, per cui non va intrapresa se vi è tale potenziale possibilità e comunque va compiuta con la massima prudenza durante tutto il corso della sua esecuzione. La Corte d'appello, invece, ha analizzato la velocità del Mo. in rapporto alla sua possibilità di arrestarsi se avesse proceduto a 50 Km/h e sullo spazio visivo di Bi. all'inizio della manovra, mentre non ha mai indagato sulla condotta di quest'ultimo in relazione ai suoi obblighi di precedenza in fase di immissione da passo privato con svolta a sinistra nel corso di tutta la manovra.
4.- Con il quarto motivo si denuncia "violazione in via graduata dell'art. 2054 c.c., comma 1, in relazione all'art. 2054 c.c., comma 2 e art. 1227 c.c., comma 1, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per omessa motivazione della sentenza in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".
Secondo parte ricorrente se è vero che l'accertamento positivo delle condotte preclude il ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è pure pacifico che l'individuazione della colpa di uno dei conducenti non comporta l'automatico superamento della presunzione ivi stabilita, essendo necessario verificare che l'altro conducente si sia conformato alle regole comportamentali specifiche e generiche di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Corte d'appello - sostiene la ricorrente - ha quindi omesso di valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti nell'effettuare le rispettive manovre al fine di valutare le loro colpe concrete e presunte.
5.- Tutti i motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Emerge dall'impugnata sentenza:
a) che non solo il C.t.u. ma anche il rapporto della Polizia stradale hanno evidenziato come il motociclista M., lungo una strada gravata dal limite di velocità di 50 Kmh, percorreva la curva a visuale non libera, a forte velocità, per cui si accorse solo all'ultimo momento della presenza dell'altra vettura;
b) che, visto l'ostacolo, aveva tentato di frenare ma aveva perso il controllo del motociclo per la velocità eccessiva.
Correttamente perciò l'impugnata sentenza ha ritenuto che Luigi M.M. abbia tenuto un comportamento colposo pur avendo il diritto di precedenza.
Ma non certo per questo soltanto è dato escludere ogni responsabilità del conducente dell'autovettura. E' pur vero infatti che la segnaletica orizzontale consentiva a quest'ultimo di immettersi nella pubblica via con svolta a sinistra, ma è anche vero che nell'effettuare tale manovra egli avrebbe dovuto comportarsi con la dovuta diligenza, alla stregua dei criteri enunciati da questa Corte.
La sentenza è dunque fondatamente censurata laddove - in buona sostanza valorizzando l'errore del primo giudice, consistito nel ravvisato dovere dell'automobilista di svoltare prima a destra, prima di invertire poi la marcia quando potesse - ha escluso la responsabilità del Bi. fondandosi sulla circostanza che la segnaletica orizzontale consentiva a quest'ultimo di immettersi con svolta a sinistra sulla pubblica via e sulla C.t.u., individuando la causa esclusiva dell'incidente nell'elevata velocità tenuta dal motociclista M.M.L..
Non ha infatti considerato:
a) il contenuto dell'interrogatorio formale del Bi. in cui questi dichiara di essersi accorto della moto del Mo. quando era già giunto al centro della strada, a distanza di tre-quattro metri;
b) l'omessa risposta del C.t.u. ai chiarimenti richiestigli sulle dichiarazioni dello stesso Bi.;
c) la condotta di quest'ultimo in relazione ai suoi obblighi di dare la precedenza, in fase di immissione da un passo privato, nel corso di tutta la sua manovra di svolta a sinistra e non solo all'inizio della stessa (Cass., 15 luglio 2004, n. 13149);
d) che, in caso di scontro tra autoveicoli, l'art. 2054 cod. civ., comma 2, non esclude affatto che, accertata la colpa di uno dei due conducenti, sia solo per questo esclusa la colpa dell'altro, a meno che non sia ritenuto che la condotta del primo abbia costituito la causa esclusiva dell'incidente.
6.- La sentenza è cassata.
Il giudice di rinvio, che si designa nella stessa Corte territoriale in diversa composizione, rivaluterà i fatti alla luce di quanto osservato e nel rispetto del principio sopra enunciato sub d).
Regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014