lunedì 11 novembre 2013

TARGHE STRANIERE: FURBETTI IN CIRCOLAZIONE




La circolazione di auto straniere in Italia è in forte aumento e il fenomeno non è solo da imputare a motivi turistici o di lavoro. Per “alcuni”, come evidenziato di recente da diversi mass-media, circolare con l’auto immatricolata all’estero, specie se di grossa cilindrata, si è rivelato un vero e proprio business: l’art 132 del nostro codice della strada dispone, infatti, che “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero (…) sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine”. Accade dunque, ormai piuttosto di frequente, che la circolazione con veicoli che abbiano tale caratteristica diventi una sorta di lasciapassare esentasse (in molti paesi europei il bollo non si paga), con licenza di violare il nostro codice stradale e conseguente esonero da contravvenzioni a causa della mancanza di abilitazione dei nostri sistemi di rilevazione (tutor, autovelox e telecamere) alla lettura e identificazione di tali targhe. Peraltro, la sanzione alla violazione del limite di un anno è quasi banale e, quindi, non funge certo da deterrente. Ma non è questo su cui voglio soffermarmi, almeno non oggi. Cosa accade se si viene coinvolti in un incidente della strada, con danni alle cose e alle persone, a causa di veicoli con targa straniera? E, soprattutto, le difficoltà che incontra il sistema a intercettare e neutralizzare questi soggetti sono le stesse che si presentano nella procedura per ottenere il risarcimento del danno patito?

mercoledì 6 novembre 2013

INFORTUNIO A SCUOLA: SENTENZE A CONFRONTO, NESSUNA NOVITA’



Non è raro registrare casi in cui l’alunno subisca un infortunio all’interno dell’edificio scolastico o durante l’orario delle lezioni o della ricreazione. Quando ciò accade il diritto al risarcimento si fonda su un ormai consolidato principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesionismo), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ma cosa accade se l’infortunio dell’alunno avviene prima che lo stesso faccia materialmente ingresso nell’edificio scolastico, per esempio in un cortile o piazzale, adiacente e pertinenziale, o ancora sui gradini della scuola?

lunedì 4 novembre 2013

LA RABBIA NELLA PANCIA: STORIE DI ORDINARIO FALLIMENTO

Luigi Alfieri, 2011

Quello di oggi, cari lettori, è uno sfogo. Uno di quelli cosiddetti “di pancia”, rabbiosi, istintivi, conseguenza della quotidiana pressione cui noi avvocati siamo sottoposti nello svolgimento della funzione di “problem solver”. Dopo una notte insonne ho deciso di rendervi partecipi di questo sentimento. D’altro canto anche noi “legali” siamo esseri umani, persone che vivono e inevitabilmente entrano in empatia con i soggetti che tutelano. Oggi mi trovo nella condizione di assistere all’inesorabile declino di aziende, piccole e medie, che ho aiutato a nascere, a crescere, a svilupparsi sul territorio nazionale e, qualcuna, anche oltre. Ebbene, mettiamoci la congiuntura sfavorevole che ahimè, dati alla mano, ha ridotto drasticamente i consumi, mettiamoci la depressione psico-fisica degli imprenditori (quella che poi induce a gesti estremi che talvolta leggiamo sui giornali), dettata dalla difficoltà di veder morire le proprie creature e dal fatto di dover assumere scelte drastiche per i lavoratori, che qualche imprenditore illuminato considera quasi come componenti di una famiglia allargata, e poi mettiamoci la mazzata finale, ovvero la condotta degli istituti di credito. Quelli cui ci si rivolge per una boccata di ossigeno e che invece, ad un tasso agevolato, ti erogano dell’insana anidride carbonica che, nella migliore delle ipotesi, ti intossica e, nella peggiore, ti uccide...

mercoledì 30 ottobre 2013

GIU' LE MANI DALLA CARTELLA CLINICA: ALTERARLA E' REATO




La lettura e l’esame di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, riguardante la corretta compilazione della cartella clinica, mi induce a porre in evidenza, ancora una volta, le responsabilità connesse all’agire del medico. Dopo l’assoluzione in primo grado del sanitario, imputato di aver inserito in cartella clinica definitiva un dato non ancora confermato da analisi e la successiva condanna in sede di appello, i giudici di legittimità, su ricorso dello stesso, hanno confermato la correttezza di quest’ultima decisione e, con l’occasione, hanno ribadito che la cartella clinica riporta un’analisi dettagliata del decorso della malattia e, pertanto, modificare o integrare l’unico documento che attesta lo stato delle cose altera il percorso di analisi del caso. Vediamo dunque perché la compilazione e tenuta della cartella clinica diventa rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico.