La circolazione di auto straniere in Italia è in forte aumento e il fenomeno non è solo da imputare a motivi turistici o di lavoro. Per “alcuni”, come evidenziato di recente da diversi mass-media, circolare con l’auto immatricolata all’estero, specie se di grossa cilindrata, si è rivelato un vero e proprio business: l’art 132 del nostro codice della strada dispone, infatti, che “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero (…) sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine”. Accade dunque, ormai piuttosto di frequente, che la circolazione con veicoli che abbiano tale caratteristica diventi una sorta di lasciapassare esentasse (in molti paesi europei il bollo non si paga), con licenza di violare il nostro codice stradale e conseguente esonero da contravvenzioni a causa della mancanza di abilitazione dei nostri sistemi di rilevazione (tutor, autovelox e telecamere) alla lettura e identificazione di tali targhe. Peraltro, la sanzione alla violazione del limite di un anno è quasi banale e, quindi, non funge certo da deterrente. Ma non è questo su cui voglio soffermarmi, almeno non oggi. Cosa accade se si viene coinvolti in un incidente della strada, con danni alle cose e alle persone, a causa di veicoli con targa straniera? E, soprattutto, le difficoltà che incontra il sistema a intercettare e neutralizzare questi soggetti sono le stesse che si presentano nella procedura per ottenere il risarcimento del danno patito?
RACCOGLIERE LE PROVE SPETTA AL DANNEGGIATO Conoscendo in anticipo quale comportamento adottare e, con l’aiuto di un legale (non obbligatorio, ma consigliabile), è possibile ottenere il risarcimento. Le tempistiche sono indubbiamente più lunghe per via delle procedure più macchinose ma il risultato, in termini di ristoro dei danni subiti, è pressoché raggiungibile. Vediamo, dunque, come comportarsi in tali circostanze e a chi inoltrare tale richiesta. Sembra banale ma il primo fondamentale elemento per riuscire ad ottenere ciò che vi spetta è l’acquisizione di dati in caso di incidente. Infatti, l’onere di provare i dati relativi al veicolo straniero e alla sua immatricolazione all’estero, incombe su chi propone la domanda di risarcimento, ovvero sul danneggiato (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20667).
ANCHE UNO SMARTPHONE PUO’ AIUTARE Allora, se il conducente del veicolo con targa straniera non può o non vuole rilasciarvi copia del libretto di circolazione (da cui desumere targa, caratteristiche tecniche del veicolo, marca e modello dello stesso, titolare e immatricolazione), della carta verde (per comprendere che il veicolo ha assolto l’onere di assicurazione anche per la circolazione fuori dal paese di origine), del contratto assicurativo, per il numero di polizza e il nominativo della compagnia estera che garantisce il mezzo, e, infine, della propria patente per identificarlo, impugnate il vostro telefono cellulare o altro dispositivo mobile che avete in uso e fotografate i documenti in questione. In altre parole: ingegnatevi affinché resti nella vostra diponibilità una prova certa relativa ai succitati dati. Altro elemento fondamentale sono le prove relative alle modalità di verificazione del sinistro. Quindi, compilate con calma e in ogni sua parte il modulo blu (constatazione amichevole di incidente) oppure, laddove sorgano immediate contestazioni sulle rispettive responsabilità, chiedete l’intervento degli agenti di polizia municipale o stradale o dei carabinieri. Laddove possibile indicate anche il nominativo di testimoni oculari che confermino la dinamica del sinistro secondo la vostra versione.
A CHI RIVOLGERE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO? L’U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, (con sede a Milano in corso Sempione 39), è l’ufficio (bureau gestore) che ha la responsabilità della gestione e della liquidazione di un sinistro verificatosi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, provocato da un veicolo che abitualmente è stazionato nel territorio di un altro Bureau (bureau emittente), ovvero l’ente che ha rilasciato la carta verde, firmatario della Convenzione Tipo Interbureaux (attualmente si fa riferimento alla Convenzione Multilaterale di Garanzia del 15 marzo 1991) che regola i rapporti tra i singoli Uffici Centrali nazionali. Ciò significa che tutte le volte che ci si trovi coinvolti in un sinistro stradale che comporti la responsabilità di un veicolo con targa straniera (che abbia assolto all’obbligo di assicurazione secondo le previsioni di cui all’art. 125 del nostro codice delle assicurazioni), occorre rivolgere le nostre legittime richieste risarcitorie all’U.C.I. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata all’indirizzo uci@pec.ucimi.it. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 della citata Convenzione “Il Bureau emittente autorizza il Bureau gestore a ricevere le notificazioni di tutte le azioni giudiziarie e extragiudiziarie che possano implicare il pagamento di danni derivanti dall’incidente e la liquidazione di ogni richiesta di risarcimento”.
NON SOLO UCI Presupposto di tale assunzione di garanzia da parte dell’U.C.I. è, come detto, l’adempimento dell’obbligo di assicurazione da parte del veicolo straniero (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 19 ottobre 2007, n. 21974). Qualora dunque il sinistro sia provocato da un veicolo immatricolato in uno Stato membro e spedito in Italia privo di assicurazione oppure da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, legittimato passivo non è l’U.C.I. bensì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (art. 283, comma 1, lettera d) bis e d) ter del codice delle assicurazioni). L’U.C.I. (bureau gestore) liquida il danno in totale autonomia sulla base della normativa italiana vigente e, successivamente, agisce in rivalsa nei confronti del bureau emittente (che si comporta come una compagnia di assicurazione agendo a nome dell’impresa associata che ha rilasciato il contratto di assicurazione al responsabile) per ottenere il rimborso di quanto pagato.
COSA INDICARE NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Tenendo conto di quanto preliminarmente segnalato in relazione ai dati da acquisire in caso di sinistro con veicolo straniero, nella richiesta occorre evidenziare:
• il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto;
• la dinamica del sinistro con l’indicazione di eventuali testimoni oculari, allegando, se disponibili le stesse dichiarazioni rese dai testi presenti e corredate dai loro documenti identificativi. Se sottoscritta da entrambi i conducenti, andrà allegata anche la constatazione amichevole di incidente;
• i dati del richiedente (danneggiato);
• i dati del conducente e del proprietario del veicolo estero;
• i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello);
• in particolare quanto al veicolo estero la sua nazionalità (per l’identificazione del bureau emittente). Qualora recuperata anche copia della carta verde;
• la denominazione delle Compagnie assicuratrici dei due mezzi ed in particolare di quella del veicolo estero;
• nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.
Qualora la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare:
• l’entità del danno allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo e i rilievi fotografici. Se si tratta di occhiali, cellulare e indumenti è opportuno allegare, se disponibili, gli scontrini d’acquisto;
• il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le altre cose danneggiate sono disponibili per essere sottoposti a perizia.
Nel caso in cui, invece, si siano riportate lesioni personali e quindi venga richiesto anche il risarcimento del danno alla salute (ovvero dei danni non patrimoniali) occorre specificare:
• l’età del danneggiato, l’attività, il reddito, l’entità delle lesioni, allegando una copia della relazione medico legale;
• l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti. Quanto al danno patrimoniale connesso alla lesione del bene salute è necessario allegare anche le ricevute delle spese mediche inerenti le visite e le cure effettuate.
LA PROCEDURA Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l’U.C.I. incaricherà della trattazione del sinistro la corrispondente Compagnia di Assicurazione indicata dall’Impresa assicuratrice estera. Questa società sarà soltanto delegata alla gestione stragiudiziale della pratica che segue le regole e le tempistiche stabilite dalla nostra legislazione. In caso di azione giudiziale o lettere interruttive della prescrizione, quindi, occorre rivolgersi direttamente all’U.C.I. che, come detto, svolge una funzione di garanzia. In base a quanto disposto dall’art. 126, comma secondo, lettera b), del codice delle assicurazioni, inoltre, l’U.C.I. assume la qualità di domiciliatario dell’assicurato (proprietario), del responsabile civile (conducente, che può anche coincidere con il proprietario) e della loro assicurazione. In altre parole quando si citano in giudizio questi soggetti non è necessario notificare gli atti all’estero ma è sufficiente citarli presso l’U.C.I..
Senza alcuna pretesa di esaustività poiché gli argomenti, per lo più di natura tecnico-giuridica, connessi a tale tematica sarebbero davvero moltissimi, ritengo che quelli sopra descritti siano gli elementi fondamentali che occorre conoscere per gestire senza difficoltà questa situazione, in cui, ahimè, non è più così raro imbattersi.