Ricevere una cartella esattoriale da parte di Equitalia è
sicuramente uno degli incubi di noi italiani. Ciò perché può essere l’inizio di
una vicenda molto lunga, costosa e moralmente impegnativa che potrebbe anche
finire con il pignoramento dei nostri sudatissimi beni. Tuttavia non bisogna
mai scoraggiarsi: la cartella, infatti, può essere annullata per errore e quindi,
sulla base di una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto, oggi è
possibile chiedere e ottenere la condanna dell’ente impositore a risarcire il
danno subito. Tale opportunità non è di poco conto e dunque mi pare giusto che
alla questione vada data la giusta luce e la notorietà che merita. Cerchiamo,
allora, di capire insieme come fare…
LA CARTELLA ESATTORIALE è
l’atto con cui la Pubblica Amministrazione agisce per ottenere il recupero dei
crediti vantati dalla stessa. Può riguardare imposte di natura differente: una
sanzione amministrativa, le spese processuali, i tributi comunali e così via. La
cartella, in particolare, viene notificata dall’ente incaricato per la
riscossione delle imposte ossia Equitalia, società per azioni con
partecipazione pubblica che opera per conto della Pubblica Amministrazione. Tale
atto, dal quale derivano i problemi per noi cittadini, diventa un vero e
proprio titolo esecutivo trascorsi
60 o 30 giorni dalla notifica. Ciò significa che se, in quel termine, la somma
indicata nella cartella non viene pagata spontaneamente oppure non viene
presentato ricorso avverso la stessa, l’ente impositore ha il potere di agire coattivamente per recuperare il
suo credito. Essa, poi, si compone di più pagine: nella prima sono indicati i
dati del destinatario, la natura e l’entità dell’ingiunzione; nelle pagine
successive troveremo la specificazione del credito (titolare dello stesso,
l’atto di cui si chiede il pagamento e l’importo da pagare).
LE CLASSICHE IPOTESI DI NULLITÀ La cartella di pagamento può essere viziata sia nella sostanza che nella forma. Nella prima ipotesi rientrano tutti quei casi in cui si
ritiene che non sussista il credito
vantato dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio, l’ipotesi in cui la
cartella abbia come oggetto il mancato pagamento di una sanzione amministrativa
emessa per violazione del codice della strada con autovettura che non è più di
nostra proprietà. I vizi formali, invece, si ricollegano alla natura di atto
tributario della cartella esattoriale idonea a incidere sulle posizioni
giuridiche soggettive del privato. Proprio da questa caratteristica emerge la
necessità che le cartelle di pagamento rispettino tutta una serie di vincoli
legati alla loro forma. In particolare tale atto potrebbe essere nullo per difetti nella notifica, ossia quando
manchi la relata di notifica o la stessa non sia apposta in calce alla cartella
o ancora, non sia indicata la data in cui l’atto è stato notificato. Ma la
cartella può essere addirittura inesistente se è stata notificata tramite soggetti diversi da quelli legittimati
dalla legge (ufficiali della riscossione, agenti di polizia, messi comunali e
così via). La cartella esattoriale è nulla se non è preceduta dall’avviso bonario e ciò perché, attraverso
tale atto interno (non impugnabile), il privato può usufruire di alcune
agevolazioni tra cui la riduzione dell’importo o la sua rateizzazione. Ancora,
altra ipotesi di nullità si ha se la cartella è stata sottoscritta da falsi
dirigenti: è fattispecie che discende dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 con
la quale si sono rimossi molti dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, promossi
senza concorso. Infine ultima classica ipotesi di nullità dell’atto di
Equitalia riguarda il mancato computo
analitico degli interessi maturati, essendo tale calcolo necessario per
l’esercizio del diritto di difesa del destinatario della cartella.
COME CONTESTARE UNA CARTELLA ESATTORIALE Abbiamo tre diversi strumenti per contestare la validità di
una cartella di pagamento. In primo luogo si può proporre ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente ai sensi dell’art
22 della Legge n. 689/1981, laddove la cartella abbia a oggetto una sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada. Può invece spiegarsi
azione di opposizione all’esecuzione
(art 615 del codice di procedura civile) o
agli atti esecutivi (art 617 del codice di procedura civile): nel primo
caso si contesta l’esistenza stessa del diritto di credito e la causa si
radicherà dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale competente per valore; nel
secondo caso, invece, si oppone l’esistenza di un vizio inerente la regolarità
formale di uno o più atti del procedimento esecutivo e la competenza è del
Giudice dell’esecuzione. Trattasi di tre strumenti alternativi tra di loro,
accomunati dalla necessità di convenire in giudizio tanto Equitalia quanto
l’ente pubblico che vanta la pretesa creditoria oggetto della cartella.
SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI? Ebbene sì. Una recente sentenza del Giudice di Pace di
Taranto ha condannato la Prefettura di quella stessa città a risarcire i danni subiti da un cittadino
a seguito dell’instaurazione di un giudizio di opposizione alla cartella
esattoriale a lui notificata. In particolare il privato lamentava di aver
ricevuto tale atto che lo intimava a pagare una somma dovuta a titolo di
sanzione amministrativa, comminata per la violazione del codice della strada.
Il singolo, però, si difendeva eccependo di non essere più il proprietario
dell’autovettura sanzionata. Il Giudice di Pace, dopo aver accertato la
veridicità di quell’affermazione, ha ritenuto di dover condannare l’ente
impositore a risarcire i danni subiti dal cittadino, così come le spese legali
dallo stesso sostenute per esercitare il proprio diritto di difesa
costituzionalmente tutelato (Giudice di
Pace di Taranto sentenza del 30 marzo 2016 n. 1089).
MA IL GIUDICE NON È STATO CHIARISSIMO… Seppur condivisibile tale pronuncia, occorre evidenziare un
profilo di criticità: il giudice non
ha fornito le ragioni di fatto e di diritto sulla cui base ha ritenuto di
condannare la Prefettura a versare un importo al cittadino, così contravvenendo
all’art 111 della Costituzione che impone che tutti i provvedimenti
giurisdizionali debbano essere motivati.
Avvocato Licia Vulnera – Redazione
Giuridicamente parlando