mercoledì 28 maggio 2014

AUTOVELOX: SE LA SEGNALETICA NON È CHIARA PUOI IMPUGNARE IL VERBALE



Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ci fornisce lo spunto per tornare nuovamente su uno degli argomenti che maggiormente destano interesse negli utenti della strada, ovvero la segnaletica relativa ai limiti di velocità. Si tratta di un tema che è costantemente oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali, visto il contenzioso che ci gira intorno, e che, pertanto, è bene tenere sotto osservazione per fornirvi tutte quelle informazioni utili per contestare eventuali verbali illegittimi. Non sempre, infatti, le contestazioni elevate per la violazione delle norme del Codice della Strada sono corrette sia per l’erronea interpretazione che ne forniscono le Autorità preposte al controllo sia per il vizietto delle pubbliche amministrazioni di creare confusione tra gli utenti della strada allo scopo, ahinoi, di “far cassa”...


PRIMA 50, POI 30 E POI ANCORA 50? Forse ad alcuni di voi sarà accaduto, alla guida del proprio autoveicolo, di percorrere delle strade in cui erano presenti cartelli di segnaletica che imponevano un limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto dal codice della strada (ad esempio, una strada comunale, con limite di 50 km/h, durante la quale vi siano sezioni con limiti di velocità a 30 km/h). È bene chiarire subito che si tratta di indicazioni e limitazioni più restrittive della velocità non vietate dal codice della strada (in genere si trovano in prossimità di strade dissestate e in cattivo stato manutentivo). La questione, invece, è un’altra ed è la seguente: se state percorrendo una strada in cui è posto un limite di velocità inferiore rispetto a quanto prescritto dal codice della strada (ad esempio 50 km/h anziché 90 km/h) e, superato un incrocio o svincolo, riprendete la velocità prevista dal codice per quella strada, ovvero 90 km/h, un’eventuale sanzione amministrativa, rilevata con autovelox tarato per rilevare i veicoli ad una velocità superiore ai 50 km/h sarà legittima? Per ripristinare il limite ordinario dei 90 km/h, dopo l’incrocio, deve essere presente il cartello di "fine limitazione velocità”? Come di consueto, cerchiamo di rispondere ai quesiti analizzando insieme, prima la normativa prevista sul punto dal codice della strada, per passare, poi ad esaminare quanto statuito recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 20.05.2014, n. 11018.

VELOCITÀ: LIMITE MASSIMO E FINE LIMITAZIONE L’art. 104 del regolamento di attuazione del codice della strada, intitolato “disposizioni generali sui segnali di prescrizione”, al secondo comma dispone che, “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”. Precisa inoltre il quinto comma che, “Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di fine, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione”. L’art. 119 del regolamento di attuazione del codice della strada, intitolato, “segnali di fine divieto”, al comma 1, lettera b) recita in particolare che, “il segnale fine limitazione di velocità deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite

L’INTERSEZIONE STRADALE RIPRISTINA IL LIMITE LEGALE PIÙ ALTO, LO CONFERMA ANCHE LA CASSAZIONE A dare un’interpretazione sul coordinamento fra gli artt. 104 e 119 del regolamento di attuazione del C.d.S. e a fornire, quindi, una risposta ai quesiti sopra esposti, ci ha pensato recentemente la Corte di Cassazione, Sez. VI, con l’ordinanza del 20.05.2014, n. 11018. La suddetta pronuncia è chiara nello stabilire in sintesi che, la presenza di un’intersezione stradale non fa altro che ripristinare il limite legale (più alto) e quindi indurre il conducente a ritenere che il precedente limite (più basso), imposto dalla segnaletica, sia ormai superato. Ai sensi del regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, deve ritenersi che la presenza dell’intersezione lungo la carreggiata ripristini il tetto massimo ordinario previsto per la velocità dei veicoli nel tipo di strada “incriminato”. A meno che non si tratti di un segnale a validità zonale, come quelli posti nei centri abitati. È sbagliato, dunque, ritenere che a determinare il ripristino del limite “ordinario” di velocità possa essere solo il segnale di “fine limitazione velocità”. La necessità del cartello di “fine limitazione” si pone soltanto su di un tratto di strada continuo. Se invece, è presente uno svincolo della strada e l’apparecchio elettronico che rileva la violazione del codice si trova dopo l’intersezione, non è necessario il cartello “fine limitazione della velocità” e ritorna, in automatico, il limite “legale”. 

Dunque, secondo la Suprema Corte, la mancata ripetizione del segnale induce giustamente l’automobilista a credere che, dopo l’intersezione sulla strada, torni efficace il limite ordinario. E, pertanto, non gli può essere contestata alcuna contravvenzione. In altre parole, il segnale con il limite di velocità deve essere ripetuto dopo l’incrocio, pena la nullità della sanzione amministrativa comminata al veicolo per l’infrazione rilevata dall’apparecchio elettronico.

Avvocato Roberto Carniel – Studio Comite