lunedì 9 novembre 2015

BOLLETTE: COSA SUCCEDE SE CON L’ANNO NUOVO SARÀ INCLUSO IL CANONE RAI?


Si avvicina la scadenza annuale del 31 gennaio e già si parla del pagamento del canone RAI, una vera e propria imposta, anche se comunemente definita abbonamento, dovuta da chiunque detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità dell’utilizzo. Come tutte le imposte è chiaramente mal vista dai contribuenti ed è forse quella più ampiamente evasa. Così ogni anno, a partire da dicembre, siamo martellati dai continui messaggi pubblicitari che la RAI manda per ricordarci ora il termine di scadenza per il suo pagamento, ora la irrisorietà della somma dovuta a confronto della varietà e ricchezza dei programmi offerti, ora il mancato aumento rispetto all’anno precedente, ora la possibilità di pagarla in ritardo con una piccola soprattassa, e così via. Il tutto per sensibilizzare gli italiani ad effettuare il pagamento. I risultati, tuttavia, non devono essere stati così incoraggianti, visto che quest’anno il canone è stato oggetto di una minirivoluzione in occasione della Legge di Stabilità 2016. Vediamo insieme di che si tratta… 

UNA PRESUNTA DETENZIONE L’articolo 10 del Disegno di Legge n. S2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) oltre a ridurre l’importo del canone a 100,00 euro, introduce, ai fini del suo pagamento, una presunzione di detenzione o utilizzo di apparecchio nei confronti di chi è titolare di un’utenza elettrica nel luogo dove risulta la sua residenza anagrafica. Che significa? Una delle scuse più diffuse addotte da quanti non pagano il canone è quella della indisponibilità di un apparecchio per ricevere le trasmissioni. Tant’è che uno dei quesiti più frequenti riguarda proprio l’idoneità o meno dei computer a legittimare l’esazione dell’imposta. Con questa presunzione, invece, il legislatore elimina ogni dubbio e ogni possibile eccezione, concludendo semplicisticamente che chi ha un’utenza elettrica ha corrispondentemente la disponibilità di un apparecchio e deve quindi versare l’imposta, a meno che non dichiari diversamente con un’autodichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, previsti dall’art. 76 del medesimo decreto. La norma, quindi, istituisce un legame tra la riscossione del canone e il pagamento del servizio di erogazione dell’elettricità, con l’effetto che a partire dal 2016 il pagamento del canone dovrà avvenire mediante addebito sulle fatture elettriche emesse dalle società di vendita di energia elettrica, di cui costituirà una voce distinta non imponibile ai fini fiscali. Il meccanismo alla base di questa nuova modalità di pagamento del canone non è, tuttavia, così semplice e di facile operatività e ha, sin dalle prime indiscrezioni che lo hanno anticipato, suscitato polemiche e perplessità, che hanno temperato i toni entusiastici con cui il Governo Renzi ha evidenziato il doppio benefico effetto della riduzione dell’imposta e dell’area di evasione. 

MA IL SISTEMA DI RISCOSSIONE È COMPLESSO! Se ci fermiamo alla sola lettura testuale del Disegno di Legge, infatti, ci rendiamo immediatamente conto dell’estrema varietà e della complessità delle relazioni che si devono instaurare tra i soggetti istituzionalmente coinvolti affinché il meccanismo sia perfettamente oleato ed operativo, per garantire la puntuale doppia riscossione, delle utenze elettriche e del canone. Innanzitutto, infatti, è necessario che, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, adotti un decreto per definire i termini e le modalità con cui le società elettriche, che in questo non sono sostituti di imposta, devono riversare all’erario il canone da esse riscosso attraverso le bollette, nonché per definire le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi di mora. A tali soggetti si aggiungono, poi, l’Anagrafe Tributaria, l’Acquirente Unico S.p.A. (che svolge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori), il Ministero dell’Interno e i Comuni, al fine di gestire i necessari scambi ed utilizzi dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone. Riuscite a immaginare che rete complessa di rapporti e comunicazioni? Le strutture coinvolte saranno pronte e strutturate per quando il meccanismo dovrà essere operativo? E che ne pensano gli operatori elettrici a cui è capitata questa sorte?

E DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTRIBUENTE? Innanzitutto, per effetto del meccanismo ora descritto, i dati personali del cliente verranno trattati da soggetti diversi e per altre finalità rispetto a quelle esistenti e autorizzate al momento della formalizzazione del contratto di somministrazione elettrica. Sarà, quindi, necessaria una integrazione della liberatoria che i gestori elettrici hanno fatto e fanno firmare ai propri clienti all’atto della stipula del contratto? Ma sono legittime anche altre le domande. Ad esempio, se il cliente è moroso e non paga le bollette, è onere della società elettrica il recupero coattivo del canone non pagato o le strade si separano? E se la morosità viene gestita con un accordo di rientro tra società e cliente, come avviene il riversamento all’erario del canone che vi è incluso? Se le fatture elettriche non vengono pagate perché oggetto di una contestazione che confluisce in un giudizio, che sorte segue il canone che vi è compreso? È evidente che sono tante le perplessità a cui per il momento il Disegno di Legge non dà risposta, anzi le suscita, ma che probabilmente saranno oggetto di espressa previsione e disciplina proprio di quel Decreto che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà adottare entro i 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

TRASPARENZA PRIMA DI TUTTO Sulla rischiosità dell’abbinamento fattura elettrica-canone RAI, è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che con il parere del 28 ottobre 2015, pur valutando positivamente l’articolo 10 del Disegno della Legge di Stabilità, ha comunque sottolineato l’opportunità che la norma sia accompagnata da adeguate garanzie informative in favore degli utenti finali, al fine di assicurare loro la trasparenza, la leggibilità e la comprensione delle fatture, che devono tenere distinguibili ciò che è imputabile ai consumi e ciò che è riferito al canone.

CONCLUDENDO non ci resta che attendere e sperare in un definitivo complesso normativo chiaro e di tutela per i contribuenti. Per il momento ci basti sapere che il Disegno di Legge si riferisce solo al canone di abbonamento per uso privato, stabilisce che esso è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati nei luoghi di residenza o dimora e che per il 2016 il canone sarà addebitato sulla prima fattura elettrica successiva alla data di scadenza per il pagamento del canone stesso.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente parlando