mercoledì 20 novembre 2013

VIAGGI “ALL INCLUSIVE”: TUTTO COMPRESO, ANCHE IL RISARCIMENTO



Quando si decide di regalarsi un po’ di relax, la tendenza è quella di acquistare pacchetti turistici “tutto compreso”, proprio per non avere difficoltà nell’organizzazione dell’intera vacanza e impazzire dietro ai numerosi dettagli. Ritengo, dunque, utile aiutare i nostri lettori a districarsi nel mondo delle agenzie di viaggio e soprattutto tracciare una breve panoramica sui contratti di vendita di pacchetti turistici, evidenziando le recenti novità intervenute in tema di eventuale inadempimento dell’obbligazione che assume il tour operator e quindi di risarcimento dei danni a carico di quest’ultimo. Ma cosa si intende quando si parla di pacchetto turistico?


COSA C’E’ DENTRO IL PACCHETTO TURISTICO? I pacchetti turistici sono soluzioni all inclusive offerte al consumatore ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattrore o comunque per un periodo di tempo comprendente almeno una notte. Sono regolati dagli artt 82 e ss. del codice del consumo. Importanti disposizioni sono contenute altresì, nel codice del turismo (D.Lgs. n. 79/2011), entrato in vigore il 21 giugno 2011 che ha riordinato la stratificata legislazione in materia ed al cui interno sono confluite, con alcune novità, le disposizioni di cui agli artt. 82-100 del codice del consumo. In relazione all’oggetto del contratto, l’art. 34 del codice del turismo dispone che i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:

a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

QUALI NOVITA’? Il disposto ha introdotto, in particolare, due novità rispetto alla precedente normativa contenuta nel Codice del Consumo. Vediamole:

- l’irrilevanza, ai fini della qualificazione di un contratto di vendita di pacchetto turistico, della “durata minima” della vacanza (vi ricordiamo che, in base alla precedente disciplina, il viaggio organizzato doveva avere una durata superiore alle ventiquattrore o comunque doveva essere compresa almeno una notte);

- l’irrilevanza della combinazione prefissata dei diversi servizi turistici da parte dell’organizzatore.

Occorre altresì precisare, che il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e ciò a tutela del consumatore. È importante sottolineare infine, che a quest’ultimo deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore. 

CONTRATTO CHIARO, VACANZA TRANQUILLA E’ importante tenere presente che un contratto di vendita per una vacanza “tutto compreso” deve indicare:

1) destinazione del viaggio;
2) la durata, la data di inizio e di conclusione del viaggio; 
3) i dati identificativi dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto; 
4) il prezzo, le modalità della sua revisione; 
5) diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; 
6) l’importo da versare a titolo di caparra (attenzione! non deve essere superiore al 20% del prezzo), nonché il termine per il pagamento del saldo; 
7) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze facoltative convenute con il turista; 
8) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto; 
9) data, ora, luogo della partenza e del ritorno; 
10) tipo di posto assegnato.
11) nel caso in cui il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, nel contratto deve essere indicata la compagnia e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione Europea.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LA RESPONSABILITA’ NELLA VENDITA Il complesso di norme che vanno dall’art. 43 all’art. 47 del Codice del Turismo, delineano il sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”.
In particolare:

- nell’art. 43 è prevista la responsabilità da mancato o inesatto adempimento;
- l’art. 44 è invece dedicato alla responsabilità per danni alla persona;
- infine, l’art. 45 disciplina la responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.

Ebbene, l’art. 43 testualmente dispone che: “Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”. La norma in parola aggiunge poi al secondo comma che, “L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.

UNA DISPOSIZIONE NON ESENTE DA CRITICHE Diversi autori evidenziano, infatti, che il lasciare immutata la formula “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità”, continui a richiamare un criterio di ripartizione della responsabilità desumibile alla luce di parametri esterni a quelli previsti dall’art. 43, I comma del codice del turismo. Non solo, tale ambigua espressione ha dato luogo ad un dibattito anche in merito alla natura solidale o alternativa della responsabilità contrattuale dell’organizzatore e dell’intermediario (venditore). 

RESPONSABILITA’ DIFFERENZIATA In base ad una prima interpretazione, sicuramente più convincente e richiamata da copiosa giurisprudenza, la normativa avrebbe introdotto un regime di responsabilitàalternativa” o, per meglio dire “differenziata” in base al quale l’organizzatore e l’intermediario sarebbero responsabili solo dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente assunti con il turista (Tribunale di Mantova, Sentenza del 4 marzo 2005; Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 21 febbraio 2004; Tribunale di Genova, Sentenza del 2 marzo 2005). Invece, in base ad una seconda interpretazione, il venditore risponderebbe con l’organizzatore, anche del fatto dei terzi ausiliari, in quanto il primo deve considerarsi pur sempre quale coorganizzatore ogni qualvolta agisca come mandatario dell’organizzatore. Ma tale orientamento non è condivisibile per due ordini di ragioni fondamentali:

1) non tiene conto del ruolo professionale dell’intermediario  il quale non è un mero raccoglitore di adesioni!;
2) non è corretto nell’equiparare la posizione dei due operatori professionali (l’intermediario viene esposto ad un rischio sproporzionato rispetto al tipo di attività svolta e alla relativa struttura di impresa).

L’assenza di un criterio legale di ripartizione della responsabilità, rischia purtroppo, ad oggi, di indebolire la posizione del turista, almeno fino a quando non si saranno individuati criteri precisi e regole idonee a selezionare il soggetto da considerare responsabile a seconda della tipologia contrattuale ovvero della tipologia di inadempimento.

QUALE RISARCIMENTO? Come è noto, l’art. 44 del codice del turismo prevedeva che “Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano”. Tali convenzioni internazionali (ovvero la Convenzione di Bruxelles del 1970 e la Direttiva CEE 90/314) fissavano, e fissano tutt’ora, limiti al risarcimento del danno alla persona. Occorre sottolineare che tali limitazioni si ponevano in palese contrasto con la disciplina internazionale uniforme dei contratti di trasporto che è connotata dal ripudio del principio di qualsivoglia limitazione del risarcimento del danno alla persona.

PER TOGLIERE OGNI DUBBIO la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza del 30 marzo 2012 n. 75, sull’illegittimità costituzionale della norma che pone un limite al risarcimento del danno alla persona. Pertanto, se un turista subisse danni alla persona durante una vacanza (ferme restando le responsabilità sulla base delle caratteristiche del pacchetto turistico), oggi potrebbe agire richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti. Ricordatevi quindi, che eventuali accordi volti a limitare il risarcimento del danno alla persona sono nulli! Va precisato altresì che, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile (un anno è il invece il termine prescrizionale per i danni diversi dal danno alla persona).

DANNO ALLA PERSONA, DIBATTITO SEMPRE APERTO Sicuramente un plauso merita la sentenza della Corte Costituzionale che peraltro affronta anche questioni di sicuro interesse che vanno al di là della semplice dichiarazione di incostituzionalità di una norma. Rimane comunque aperto ancora il dibattito relativo al ruolo del danno alla persona nella responsabilità dell’organizzatore di pacchetti turistici. Ci si chiede, infatti, se l’art. 44, I comma, codice del turismo, preveda un sistema di responsabilità contrattuale contro i danni non patrimoniali o sia un sistema di sicurezza sociale. In dottrina si osserva infatti al riguardo che “non v’è responsabilità di diritto privato in assenza di ristorazione della perdita subita, la quale si realizza quando l’obbligazione di risarcimento attua la traslazione, ancorché parziale ed imperfetta, del costo e degli effetti del danno dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del danneggiante”.

Il futuro ci dirà come i tribunali risolveranno nella pratica questi nodi interpretativi. Ciò che ci si auspica è che non venga dimenticato mai che la tutela della persona, del bene supremo della vita e dell’integrità fisica, meritano di essere risarciti al meglio senza cedere il passo agli interessi economici delle imprese operanti nel settore turistico. 

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite