mercoledì 2 ottobre 2013

ILLECITI BANCARI #4: BANCHE VS CORRENTISTI, COME TUTELARSI


Le Iene puntata del 1° ottobre 2013

Oggi desidero affrontare la quarta parte della panoramica sugli illeciti bancari prendendo spunto dal servizio di Luigi Pelazza, andato in onda ieri sera durante la puntata de “Le Iene”, elencandovi gli strumenti di tutela a disposizione dei correntisti (privati o imprenditori), che la legge e la prassi hanno elaborato, affinché questi ultimi siano in grado di far valere compiutamente le proprie ragioni. L’argomento è indubbiamente tecnico, ma cercherò comunque di tracciare un quadro generale e comprensibile delle principali modalità di risoluzione delle controversie che possono insorgere con gli istituti di credito con i quali intercorrono o sono intercorsi rapporti commerciali. Vediamole nel dettaglio…


RECLAMO DIRETTO ALLA BANCA Non tutti sanno che gli intermediari finanziari (banche) sono stati invitati dalla Banca d’Italia (con provvedimento del 29 luglio 2009 successivamente aggiornato in data 20 giugno 2012) a predisporre delle procedure finalizzate alla trattazione dei reclami inviati a mezzo lettera raccomandata dalla clientela, o protocollati allo sportello, che devono “garantire risposte sollecite ed esaustive”. A questo proposito gli istituti di credito devono istituire uffici interni indipendenti cui la clientela potrà rivolgersi gratuitamente, anche assistita da un avvocato, ma non obbligatoriamente, nonché prevedere la possibilità di forme di reclamo cui si dovrà fornire risposte celeri, sia a mezzo posta ordinaria sia a mezzo posta elettronica. Il documento di indirizzo della Banca d’Italia prevede inoltre che le risposte debbano pervenire non oltre trenta giorni dalla ricezione del reclamo e che debbano indicare al cliente, in caso di accoglimento, le iniziative che la banca si impegna ad assumere e i tempi previsti. In caso di rigetto, il documento elaborato dalla Banca d’Italia, prevede invece che l’intermediario debba fornire “illustrazione chiara ed esauriente” dei motivi per cui non si è ritenuto di accogliere il reclamo e la possibilità di rivolgersi all’arbitro bancario finanziario o di promuovere altre forme di soluzione stragiudiziale della controversia.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO E’ un organo indipendente, istituito ai sensi dell’articolo 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), strutturato e regolamentato dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 29 luglio 2008, n. 275 e dalle disposizioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, cui i correntisti si possono rivolgere previo esperimento della procedura di reclamo. Rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento). Può trattare anche le controversie in materia di bonifici transfrontalieri.
Per la Banca, l’adesione all’ABF è obbligatoria.

Non possono essere sottoposte all’ABF controversie:
1. relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009
2. che comportino richieste risarcitorie superiori a 100.000 euro.

Possono essere sottoposte all’ABF tutte le liti aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono.

Il ricorso all’ABF è definito “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. Con il ricorso all’ABF, il cliente ottiene una decisione in tempi brevi (sessanta giorni che possono essere sospesi per un periodo non superiore ad ulteriori sessanta giorni) che pur non essendo vincolante per le parti espone la banca inadempiente a un sistema di pubblicità di tale condotta. E’ un sistema nuovo che non va confuso con la mediazione o con l’arbitrato. 

Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20,00 euro, presso la segreteria tecnica ove ha sede il collegio competente (Milano, Roma, Napoli) a seconda della Regione di appartenenza, oppure presso le filiali delle banche che si cureranno della trasmissione alla segreteria di detto collegio, che viene rimborsato dalla banca se il ricorso è accolto. Una volta depositato il ricorso, il cliente dovrà darne tempestiva comunicazione alla banca inviandone copia a mezzo lettera raccomandata. Entro trenta giorni l’istituto di credito dovrà depositare, presso la segreteria tecnica del collegio cui si è rivolto il cliente, le proprie difese che verranno trasmesse al correntista che ne ha fatto richiesta nel ricorso. Le disposizioni prevedono che la procedura si svolga esclusivamente in forma scritta. Il ricorso è deciso sulla base della documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla segreteria tecnica nel corso della fase preparatoria. 

MEDIAZIONE E’ anch’essa una tecnica alternativa di risoluzione delle controversie cui si deve far ricorso obbligatoriamente prima di rivolgersi al giudice, disciplinata dalla Legge 28/2010 così come modificata dalla Legge 98/2013 che ha appunto indicato la materia bancaria fra quelle cui si deve far ricorso preventivo alla mediazione prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Qualora avesse esito positivo darebbe luogo ad un accordo tra le parti, assistite da avvocati, assunto ed elaborato dalle stesse e facilitato dall’intervento del mediatore (terzo neutrale). L’accordo, dopo le modifiche recentemente introdotte dalla Legge 98 del 2013, sottoscritto dagli avvocati medesimi, acquista efficacia vincolante ed esecutiva. L’istanza di mediazione viene presentata presso un organismo di conciliazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia e il procedimento può avere una durata massima di tre mesi. La mancata adesione all’invito alla mediazione da parte della banca potrà dare luogo a provvedimenti sanzionatori nel successivo procedimento giudiziale. 

ARBITRATO E’ anch’esso un metodo alternativo di risoluzione delle controversie svolto mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo o dai loro arbitri, o in caso di mancato accordo, da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata. Tale strumento è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) e con esso viene affidato all’arbitro il compito di giudicare poiché le parti gli riconoscono il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

AZIONE GIUDIZIALE Il correntista che intende recuperare le somme indebitamente trattenute dalla banca o versate a quest’ultima su richiesta della stessa dovrà, una volta esperito infruttuosamente l’obbligatorio tentativo di mediare la controversia avanti al mediatore, chiamare (con il c.d. atto di citazione) in giudizio l’istituto di credito davanti al giudice di pace, per controversie di valore uguale o inferiore ad euro cinquemila, oppure al tribunale per valore superiore. La domanda che viene formulata nell’atto di citazione è quella di restituzione del pagamento non dovuto, disciplinata dall’art. 2033 del codice civile nonché di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella maggior parte dei casi sarà necessario richiedere al giudice l’espletamento di un’apposita consulenza tecnico-contabile al fine di verificare l’esatto ammontare del credito vantato nei confronti della banca a causa degli ingiustificati pagamenti eseguiti nel corso di tutto il rapporto. Da qui sorge la necessità, come chiarito nel precedente post sul tema, di essere supportati da un buon tecnico contabile che abbia elaborato un’accurata perizia che sia in grado di influenzare per coerenza, chiarezza e analiticità il parere del consulente nominato dal giudice. 

Il tecnico di parte, inoltre, aiuterà l’avvocato nella formulazione del quesito che il giudice dovrà sottoporre a detto consulente. Va precisato che in realtà gli strumenti processuali a disposizione dell’avvocato sono molteplici e verranno utilizzati da quest’ultimo a seconda del caso concreto che si trova ad affrontare. Si pensi ad esempio al fatto che sarà possibile introdurre la domanda anche con ricorso per decreto ingiuntivo o ancora con ricorso, secondo le modalità di cui all’art. 702 bis del codice di procedura civile, qualora sussistano i presupposti di diritto, al fine di instaurare una causa più veloce o, infine può limitarsi a depositare un ricorso per sollecitare, secondo quanto previsto dall’art. 696 bis del codice di procedura civile, una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione bonaria della controversia. La strategia più aderente al caso concreto è, quindi, una scelta puramente tecnica riservata al legale che tenendo conto degli interessi del proprio patrocinato e della documentazione in suo possesso, opterà per una o per l’altra strada processuale.