mercoledì 11 gennaio 2017

CIRCOLAZIONE STRADALE: MIGRANTI IN AUTOSTRADA E RESPONSABILITÀ


In questi giorni, alcuni quotidiani hanno riportato la notizia che sui cartelloni elettronici dell’Autostrada dei Fiori, in direzione Francia, è apparso l’avviso “Possibili pedoni, prudenza”. I pedoni, a cui si riferisce il messaggio, sono i migranti che ogni sera, nel buio, cercano di superare il confine nazionale attraverso l’autostrada, provocando in alcuni casi incidenti anche mortali. L’avviso ha chiaramente lo scopo di indurre ad una guida cauta e prudente, per la sicurezza degli automobilisti e degli stessi improvvidi pedoni. Ma un siffatto messaggio potrebbe anche assolvere allo scopo di sottrarre la società autostradale da ogni responsabilità in caso di incidente? Come dire “Ti ho avvertito del probabile pericolo. In caso di incidente, quindi, declino ogni mia responsabilità”. Cerchiamo di capire insieme.
 
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ ha già avuto modo di affermare ripetutamente che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 codice civile, essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari (e, se non diversamente stabilito, anche i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Laddove ci sia il pagamento di un pedaggio, inoltre, si configurerebbe anche una (ben più ampia) responsabilità di natura contrattuale. Il pedaggio, infatti, costituisce il corrispettivo della prestazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del percorso, con l’obbligo per questi di porre in essere ogni misura a tal fine necessaria (Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza del 09/06/2016, n. 11802; Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza del 13/11/2015, n. 23212).

IN CASO DI SINISTRO avvenuto su strada, pertanto, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione risponde ex art. 2051 cod. civ. il proprietario/concessionario, per il solo fatto di esserne il custode, e quindi in ragione del particolare rapporto con la cosa che gli deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla stessa, salvo il caso fortuito. Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: prescinde cioè dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e richiede, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità, quindi, prescinde anche dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. Quindi, è una forma di responsabilità così radicalmente oggettivata da porre sullo stesso piano, ai fini della responsabilità per i danni provocati a terzi dalla cosa in custodia, il custode negligente ed il custode perito e prudente, e da far ritenere più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) (Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza del 19/05/2011, n. 11016).

LA FUNZIONE DELLA NORMA infatti è quella di imputare la responsabilità a chi, governando le modalità d’uso e di conservazione della cosa (traendone magari anche un profitto), si trova nelle condizioni di doverne sopportare anche gli inconvenienti e di controllarne i rischi. Da ciò, quindi, consegue che, ove, per l’estensione del bene, per l’uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza, il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l’operatività dell’art. 2051 cod. civ. In tal caso, tuttavia, la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ.: graverà quindi sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo dell’ente, a cui invece spetterà dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.

PER LE AUTOSTRADE previste dall’art. 2 del Codice della Strada, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ., salvo – come si è detto – il caso fortuito, ossia un elemento esterno che incide sul nesso causale avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. In tal caso, pertanto, il custode sarà tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto, di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 Codice della Strada), nonché del principio generale del neminem laedere (art. 2043 cod. civ.) (Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza del 19/05/2011, n. 11016; Corte di cassazione civile, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2308).

QUINDI nel caso di specie e per quanto sopra detto, acquisita la configurabilità piena del rapporto di custodia agli effetti dell’art. 2051 cod. civ., ed esclusa la configurabilità dell’esimente caso fortuito (vista la conoscenza da parte dell’ente del pericoloso transito di pedoni, reso possibile evidentemente dalla mancata/inadeguata sorveglianza dei varchi autostradali oppure dalla rottura/inadeguatezza delle recinzioni), il suddetto avviso agli automobilisti non potrebbe valere ad escludere la responsabilità dell’ente per eventuali incidenti stradali. Semmai, potrebbe valere a limitarla parzialmente, con effetti parzialmente liberatori per la società autostradale, il comportamento imprudente tenuto da quegli automobilisti che, in spregio dell’avviso, abbiano egualmente condotto una guida pericolosa, incauta e veloce, tale da contribuire a provocare il sinistro.


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando