In questi giorni, alcuni
quotidiani hanno riportato la notizia che sui cartelloni elettronici
dell’Autostrada dei Fiori, in direzione Francia, è apparso l’avviso “Possibili
pedoni, prudenza”. I pedoni, a cui si riferisce il messaggio, sono i migranti
che ogni sera, nel buio, cercano di superare il confine nazionale attraverso
l’autostrada, provocando in alcuni casi incidenti anche mortali. L’avviso ha
chiaramente lo scopo di indurre ad una guida cauta e prudente, per la sicurezza
degli automobilisti e degli stessi improvvidi pedoni. Ma un siffatto messaggio
potrebbe anche assolvere allo scopo di sottrarre la società autostradale da
ogni responsabilità in caso di incidente? Come dire “Ti ho avvertito del
probabile pericolo. In caso di incidente, quindi, declino ogni mia
responsabilità”. Cerchiamo di capire insieme.
LA GIURISPRUDENZA DI
LEGITTIMITÀ
ha già avuto modo di affermare ripetutamente che, a carico dei proprietari o
concessionari delle strade, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051
codice civile, essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di
controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate,
riconducibile ad un rapporto di custodia. Infatti, ai sensi dell’art. 14 del
Codice della Strada, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, gli enti proprietari (e, se non diversamente stabilito, anche i
concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle
strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta. Laddove ci sia il pagamento di un pedaggio, inoltre, si
configurerebbe anche una (ben più ampia) responsabilità
di natura contrattuale. Il pedaggio, infatti, costituisce il corrispettivo
della prestazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del percorso, con
l’obbligo per questi di porre in essere ogni misura a tal fine necessaria (Corte di Cassazione, III sez. civ.,
sentenza del 09/06/2016, n. 11802; Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza
del 13/11/2015, n. 23212).
IN CASO DI SINISTRO avvenuto su strada,
pertanto, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione
risponde ex art. 2051 cod. civ. il proprietario/concessionario, per il solo
fatto di esserne il custode, e quindi in ragione del particolare rapporto con
la cosa che gli deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo
sulla stessa, salvo il caso fortuito.
Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui
all’art. 2051 cod. civ. ha natura
oggettiva: prescinde cioè dall’accertamento del carattere colposo
dell’attività o del comportamento del custode e richiede, per la sua
configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale
responsabilità, quindi, prescinde anche dall’accertamento della pericolosità
della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per
la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo
esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto
liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente
un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa
ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella
produzione del pregiudizio. Quindi, è una forma di responsabilità così radicalmente oggettivata da porre sullo
stesso piano, ai fini della responsabilità per i danni provocati a terzi dalla
cosa in custodia, il custode negligente ed il custode perito e prudente, e da
far ritenere più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di
colpa nella custodia) (Corte di
Cassazione, III sez. civ., sentenza del 19/05/2011, n. 11016).
LA FUNZIONE DELLA NORMA infatti è quella di
imputare la responsabilità a chi, governando le modalità d’uso e di
conservazione della cosa (traendone magari anche un profitto), si trova nelle
condizioni di doverne sopportare anche gli inconvenienti e di controllarne i
rischi. Da ciò, quindi, consegue che, ove, per l’estensione del bene, per l’uso generalizzato dello stesso da parte
degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza, il potere di controllo sia
oggettivamente impossibile, non vi è
rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l’operatività dell’art.
2051 cod. civ. In tal caso, tuttavia, la tutela risarcitoria del danneggiato
rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ.:
graverà quindi sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che
va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare
il comportamento colposo dell’ente, a cui invece spetterà dimostrare i fatti
impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente
si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia o
l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione
di pericolo.
PER LE AUTOSTRADE previste dall’art. 2
del Codice della Strada, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in
condizioni di sicurezza, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità,
l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua
dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa
e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 cod.
civ., salvo – come si è detto – il caso fortuito, ossia un elemento esterno che
incide sul nesso causale avente i caratteri dell’imprevedibilità e
dell’inevitabilità. In tal caso, pertanto, il custode sarà tenuto a dimostrare
che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo
sforzo diligente dovuto, di avere espletato, con la diligenza adeguata alla
natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso
concreto, tutte le attività di controllo,
vigilanza e manutenzione su di esso
gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14
Codice della Strada), nonché del principio generale del neminem laedere (art.
2043 cod. civ.) (Corte di Cassazione,
III sez. civ., sentenza del 19/05/2011, n. 11016; Corte di cassazione civile,
29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2308).
QUINDI nel caso di specie e
per quanto sopra detto, acquisita la configurabilità piena del rapporto di
custodia agli effetti dell’art. 2051 cod. civ., ed esclusa la configurabilità
dell’esimente caso fortuito (vista la conoscenza da parte dell’ente del
pericoloso transito di pedoni, reso possibile evidentemente dalla
mancata/inadeguata sorveglianza dei varchi autostradali oppure dalla
rottura/inadeguatezza delle recinzioni), il
suddetto avviso agli automobilisti non potrebbe valere ad escludere la
responsabilità dell’ente per eventuali incidenti stradali. Semmai, potrebbe
valere a limitarla parzialmente, con effetti parzialmente liberatori per la
società autostradale, il comportamento imprudente tenuto da quegli
automobilisti che, in spregio dell’avviso, abbiano egualmente condotto una
guida pericolosa, incauta e veloce, tale da contribuire a provocare il
sinistro.
Avvocato
Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando