mercoledì 10 dicembre 2014

STRISCE BLU: VERBALE ANNULLABILE SE IL COMUNE NON GIUSTIFICA L’ASSENZA DI PARCHEGGI GRATIS


Sono trascorsi diversi mesi da quando mi sono occupato dell’argomento “strisce blu” e del proliferare incontrollato dei verbali emessi a carico dei malcapitati automobilisti. Molti dei nostri cari lettori si ricorderanno che, in tale occasione, mi ero soffermato sul fatto che la sosta delle auto sulle strisce blu oltre l’orario regolarmente pagato, non doveva essere punita con sanzione amministrativa, bensì solamente mediante il saldo della tariffa non corrisposta, così come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oggi torno sull’argomento, ponendo questa volta l’attenzione su una recente pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale i giudici hanno ribadito i confini entro i quali, nelle città, le zone delimitate da strisce blu per il parcheggio possono ritenersi legittime. Ritengo, infatti, che le informazioni a tutela dei diritti dell’automobilista non siano mai abbastanza, ancor di più se si considera che ormai, in molte città, la probabilità di trovare aree di sosta non a pagamento è diventata pari a quella di fare 6 al superenalotto! Nel caso di mancato pagamento del contributo richiesto per la sosta, pertanto, il rischio di trovare sotto il tergicristallo della propria autovettura il famigerato verbale di contravvenzione, è piuttosto frequente. Ma il Comune può contravvenzionarci se nelle vicinanze non ci sono aree di parcheggio libero? 

IL CASO DECISO DALLA CORTE DI CASSAZIONE Il fatto portato all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour, trae origine da un ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Napoli; con tale atto venivano impugnati due verbali di contestazione relativi a violazioni dell’art. 7, comma VIII del Codice della Strada, ovvero dell’obbligo di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate a parcheggio. In particolare, la ricorrente, a propria difesa, contestava l’assenza, nelle vicinanze dell’area con obbligo del pagamento del ticket, di spazi riservati a parcheggio libero, come richiesto dalla stessa norma richiamata nei verbali impugnati. La ricorrente, sottolineava, inoltre, la mancanza di delibere comunali che qualificassero la via in cui era avvenuta l’asserita violazione, come “area pedonale”, “zona a traffico limitato”, area rientrante nella zona A del D.M. 1444/6, o come “area di particolare rilevanza urbanistica”: tali condizioni alternative, infatti, avrebbero dispensato il Comune dal delimitare aree di parcheggio gratuito. Il Comune, in tutto questo, aveva limitato la propria scarna difesa al deposito di copia dei verbali oggetto del ricorso. 

OBBLIGO PER IL COMUNE DI PREVEDERE AREE DI SOSTA GRATIS TRANNE SE… L’art. 7, comma VIII, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nel disciplinare, in generale, la circolazione nei centri abitati, prevede una specifica e significativa eccezione, allorquando contestualmente all’obbligo del Comune di riservare un’adeguata area destinata a parcheggio, rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, prevede che tale obbligo “non sussiste per le zone definite, a norma dell’art. 3, “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. In parole semplici, ciò significa che per esempio per il centro città, proprio in virtù del valore storico dell’area, è possibile che la Giunta deliberi appunto di non riservare aree di parcheggio gratuito ma solo a pagamento.

LA DECISIONE DELLA CORTE Ebbene, ritornando al caso sopra esposto, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso dichiarando illegittime le contravvenzioni elevate a carico dell’automobilista. A base della suddetta decisione, la Corte ha posto il principio giuridico fondamentale in tema di onere della prova, ricordando come, nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa il Comune, anche se formalmente convenuto, di fatto assume il ruolo di attore sostanziale; ciò significa che spetta, quindi, a quest’ultimo, secondo quanto stabilito dall’art. 2697 del codice civile, fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente, vale a dire a chi è stato contravvenzionato, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. Orbene, nel caso affrontato, la ricorrente (opponente o contravvenzionata), sia in primo che in secondo grado, aveva contestato sia la mancanza nella zona di spazi gratuiti adibiti a parcheggio, sia l’assenza di una specifica delibera comunale che qualificasse l’area tra quelle esenti da tale obbligo, ovvero area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale. Così dicendo, la ricorrente, ha esaurito i propri obblighi processuali, mentre l’amministrazione avrebbe dovuto produrre in giudizio atti e fatti che provassero il contrario come per esempio la delibera di qualificazione di detta area come sottoposta a eccezione normativa. Ciò non è stato fatto e, quindi, correttamente i giudici del merito hanno stabilito l’illegittimità dei verbali di contestazione elevati a carico della ricorrente e l’annullamento degli stessi (Cassazione civile, Sezione VI - 2, Ordinanza del 3 settembre 2014, n. 18575, ma così si è pronunciata anche più recentemente Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza del 24 novembre 2014, n. 24939)

GIÀ IN PASSATO SI ERA STABILITO CHE… Con sentenza a sezioni unite, la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che, deve essere accolta l’opposizione avverso le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale irrogate per la mancata esposizione del tagliando di pagamento per la sosta all’interno delle “strisce blu”, qualora si sia rilevata l’esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, per non aver rispettato l’obbligo, imposto dall’art. 7, VIII comma, del Codice della Strada, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 9 gennaio 2007, n. 116).

IN CONCLUSIONE La pronuncia in esame costituisce attuazione e conferma del più generale principio, già espresso dal giudice di legittimità in precedenti sentenze, secondo il quale, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incombe sull’Amministrazione, fornire la prova dell’esistenza di elementi di fatto che integrano la violazione contestata, mentre compete a chi si oppone la prova dei fatti impeditivi o estintivi. In altre e più semplici parole, nel nostro caso, l’onere di provare la presenza delle condizioni che esonerano il Comune dall’obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio nelle vicinanze di quelli a pagamento delimitati da “strisce blu”, non grava sul trasgressore bensì sulla stessa Amministrazione. Se ciò non avviene, il verbale di contestazione è illegittimo e deve pertanto essere annullato!


Avvocato Roberto Carniel – Studio Comite