mercoledì 19 febbraio 2014

TUTTI PAZZI PER L’E-COMMERCE: NUOVE REGOLE IN ARRIVO



Una classifica stilata di recente da eBay, uno dei più importanti marketplace del web, sulle preferenze d’acquisto dei consumatori, mi induce a trattare il tema del commercio elettronico dal punto di vista normativo, dal momento che il legislatore ha introdotto interessanti novità per i consumatori. Quello degli acquisti online è un fenomeno sempre in crescita, favorito anche dagli sconti praticati. Si tratta peraltro di operazioni che spesso, a causa anche della distanza dei soggetti interessati, danno luogo a questioni rilevanti per i consumatori in tema di esercizio del diritto di recesso, risoluzione ed annullamento dei contratti perfezionati. Non potevamo allora esimerci dall’esaminare brevemente le recenti novità legislative introdotte in materia. Iniziamo con qualche dato e vediamo insieme le novità più importanti che entreranno in vigore dal prossimo 14 giugno…


VALORI IN CRESCITA Secondo alcune ricerche condotte in Italia, nel 2008, il commercio elettronico ha un valore stimato di 4,868 miliardi di euro nel 2007, con una crescita del fatturato del 42,2%. Nel 2007 sono stati eseguiti circa 23 milioni di ordini on line. Nel 2009 il commercio elettronico raggiungeva un valore stimato di 10 miliardi di Euro. I settori principali sono il tempo libero (principalmente giochi d’azzardo) che rappresenta quasi metà del mercato (42,2%), il turismo (35%) e l’elettronica di consumo (8,7%). Nel 2012 il calcolo del fatturato complessivo delle aziende italiane off line che utilizzano il web per vendere i propri prodotti o servizi è di circa 10 miliardi di Euro. I settori più importanti sono risultati il turismo (46%), l’abbigliamento (11%), l’elettronica-informatica (10%) e le assicurazioni on line (10%). Per eBay, che ha diffuso dati aggiornati al 2013 i settori più significativi sono relativi a oggetti nuovi e di marca con una media di vendite di un oggetto al secondo. Al primo posto si posiziona la telefonia con un acquisto ogni 4 secondi. Anche la tecnologia ha un ruolo cruciale con la vendita di un prodotto ogni 2 secondi, un trend in crescita del +228% rispetto al 2012.

SCELTE CONSAPEVOLI, OPERAZIONI TRASPARENTI Vediamo, anzitutto, quali sono le finalità che il nostro legislatore intende perseguire con l’introduzione delle nuove norme. Ebbene, da un recente comunicato diffuso da Palazzo Chigi si legge che il decreto legislativo, “intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero". Tali novità dovrebbero potenziare i diritti dei consumatori nelle vendite a distanza oppure online e che, a partire dal 14 giugno 2014, interessano l’e-commerce e gli operatori telefonici per gli abbonamenti stipulati su internet o al telefono. Quando parliamo di “e-commerce”, letteralmente “electronic commerce” intendiamo la vendita di prodotti on line attraverso l’uso di internet. È chiaro che, questo modo di fare commercio ha stravolto il modo di vendere e le abitudini di acquisto, eliminando il contatto diretto tra venditore e consumatore, instaurando nuove regole di comunicazione.

UN PO' DI TEMPO IN PIU' PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO In primo luogo, quando parliamo di diritto di recesso facciamo riferimento alla possibilità, per una delle parti contraenti, di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendo tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola che regolamenta l’esercizio di tale diritto. A scanso di equivoci, corre l’obbligo di precisare che, il diritto di recesso non si applica a tutti i contratti: ad esempio, per i beni acquistati direttamente in negozio, avendo avuto il consumatore preventivamente visione e possibilità di prendere atto di tutte le caratteristiche del prodotto, il ripensamento non è riconosciuto come diritto, salvo accordi precedenti la conclusione del contratto presi direttamente con il venditore. Resta ovviamente salva la facoltà, in tal caso, di far valere gli eventuali vizi della cosa venduta. Ma questa è un'altra cosa rispetto all'argomento di oggi.

RECESSO SI MA NON PER TUTTO Il diritto di recesso trova applicazione obbligatoria solo per gli acquisti fatti fuori dai locali commerciali o a distanza, in virtù delle differenze tra le modalità di vendita sia per la valutazione del bene che per la diversa condizione psicologica dell’acquirente. Ebbene, quanto ai termini, il diritto al ripensamento deve essere esercitato a mezzo raccomandata A/R entro 10 giorni dal ricevimento del bene, o dalla sottoscrizione del contratto per i servizi, alla sede legale del venditore o all’indirizzo indicato nella specifica clausola. Il citato decreto, sul punto, allunga il tempo per esercitare il diritto di recesso: si passa, infatti, da 10 a 14 giorni. È importante evidenziare che, in caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso, il termine passa dagli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e da 90 giorni dalla consegna del bene a ben dodici mesi. Non solo, vi è un’altra importante novità: in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito.

IL GARANTE: UN OCCHIO IN PIU' SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI Con la finalità palese, ad avviso dello scrivente, di cercare di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale, il decreto introduce tutele per i consumatori che decidono di pagare con carte di credito o bancomat, vietando alle aziende o ai professionisti di imporre loro tariffe superiori rispetto all’uso del contante. Analogo limite viene previsto per le tariffe telefoniche su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza. Infine, risolvendo finalmente un conflitto di competenza in materia, il suddetto decreto assegna solo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la competenza a sanzionare le aziende che violano i diritti dei consumatori nelle pratiche commerciali. 

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite