venerdì 4 aprile 2014

IL BLOG NON SI OSCURA! È FONTE DI INFORMAZIONE E BENE PER LA COLLETTIVITÀ



L’argomento di oggi è alquanto caro alle colleghe e ai colleghi blogger e a chi comunica utilizzando i media digitali. Vediamo infatti oggi quanto ha stabilito una recente pronuncia della Suprema Corte che, a distanza di qualche giorno da un’analoga decisione, è tornata sulla questione riguardante la sequestrabilità dei siti web attraverso cui vengono diffuse notizie e opinioni, e quindi in relazione alla libertà di espressione e di pensiero degli autori di articoli e post, non necessariamente iscritti all’albo dei giornalisti. Per la verità, nonostante qualche commentatore abbia fatto rilevare la sussistenza di contraddizioni nelle due decisioni in argomento, ad un esame più accorto e a mio modesto parere, le stesse risultano coerenti e perfettamente allineate tra loro e ai pochi precedenti sul punto. Entrambe partono, infatti, dal presupposto che i siti web e i blog non godono della speciale tutela prevista per le testate giornalistiche e quindi ad essi non sono applicabili i limiti sul sequestro che valgono per i giornali cartacei. Gli stessi possono quindi essere sottoposti alla misura cautelare del sequestro preventivo. Fatta questa doverosa premessa le due sentenze in discussione pongono in rilievo che lo strumento del sequestro, per la sua gravità e incisività su altri diritti ugualmente degni di tutela, può essere utilizzato solo se ricorrono determinate circostanze. Quali?...


SUL WEB DEVE CIRCOLARE LA LIBERA MANIFESTAZIONE DI PENSIERO Non solo testate, ma anche siti e blog che non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa. La libera manifestazione del pensiero è, infatti, una categoria più ampia (e meno efficacemente tutelata) rispetto alla specifica manifestazione che si estrinseca, appunto, con la parola “stampata” poiché l’art. 21 della costituzione che stabilisce il principio generale per il quale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione” stabilisce limitazioni alla possibilità di ricorrere al sequestro alla sola manifestazione del pensiero che avvenga attraverso la stampa. Da ciò consegue, secondo l’argomentare dei giudici della Cassazione penale, che i messaggi che appaiono sui forum di discussione sono equiparabili a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica o privata. Come questi ultimi, anche i primi sono strumenti di comunicazione del pensiero, ovvero di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall’art. 21 citato. In sintesi tali messaggi non sono tutelati dalla legge sulla stampa del 1948 (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 5 marzo 2014, n. 10594).

UN SITO HA FISICITÀ MATERIALE E CONCRETA e dunque la misura cautelare del sequestro è perfettamente compatibile con esso. Deve, inoltre, essere escluso che il sito internet goda delle stesse tutele previste per la stampa per la quale è possibile il solo sequestro probatorio di tre copie di giornali o pubblicazioni o stampati che riportino notizie in violazione della legge penale (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 12 marzo 2014, n. 11895). Per i siti web, dunque, è potenzialmente possibile applicare anche la misura cautelare del sequestro preventivo.

SE SI TRATTA DI VERITÀ LE INFORMAZIONI “SCOMODE” POSSONO ESSERE DIFFUSE E’ questa la prima circostanza per la quale il diritto di libertà di espressione e pensiero, esplicitamente tutelato dall’ordinamento, in nome del quale possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, e quindi anche attraverso il web, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica e le denunce civili, prevale sul diritto dell’individuo alla riservatezza. In altre parole, lo strumento del sequestro preventivo del supporto magnetico, informatico o del server, non incidendo solo sulla disponibilità di questi mezzi ma anche sul diritto della collettività a ricevere informazioni su fatti di cronaca, oppure critiche e denunce su aspetti della vita civile di interesse pubblico, si giustifica solo da effettiva necessità e ragioni adeguate. Il giudice che vi provvede deve, infatti, tenere sempre a mente che non si sta limitando a sequestrare cose ma anche informazioni e opinioni. Laddove, dunque, queste corrispondano al vero, seppure sfavorevoli a taluno, possono essere diffuse. Da ciò deriva che il sequestro preventivo di un mezzo di comunicazione (diverso dalla testata giornalistica) potrà essere disposto solo se non emerge, ad un primo esame, la probabile sussistenza di una causa di giustificazione; ipotesi prevista dall’art. 51 del codice penale che esclude l’antigiuridicità della condotta in presenza dell’esercizio di un diritto quale può verosimilmente essere quello di cronaca e/o di critica. Oltre alla veridicità dei fatti narrati in relazione alla loro rilevanza sociale, il giudice dovrà valutare anche la modalità attraverso cui gli stessi sono stati esposti. Il magistrato dunque procederà indubbiamente all’applicazione della misura cautelare qualora si travalichi la finalità appena citata e vengano utilizzate espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti che si traducano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 5 marzo 2014, n. 10594).

L’OSCURAMENTO DEL BLOG INCIDE SUL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE Oramai è noto ai più che l’espressione linguistica Blog rappresenta, in forma contratta, i termini di web-log ovvero diario in rete. Si tratta di un particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, senza una precisa periodicità, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologico su una “timeline”, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. Nell’ipotesi di sequestro preventivo di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione della misura cautelare, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi. Il sequestro infatti finisce con l’incidere non solo sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 della Costituzione, ma anche – in ambito sovranazionale – nell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (si veda, tra le ultime decisioni della Corte EDU, Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, Quarta Sezione, sentenza del 16 luglio 2013). Anche in tale circostanza, quindi, l’imposizione dello strumento cautelare sarà giustificato solo da effettiva necessità e da adeguate ragioni senza dimenticare quanto sia importante e vasta l’area di tolleranza che la nostra Carta costituzionale dispone per la libertà di parola (Cassazione penale, Sezione V, Sentenza del 12 marzo 2014, n. 11895).

AL MASSIMO SI RIMUOVE IL POST “INCRIMINATO” Tenuto conto che il blog è uno strumento importante attraverso cui viene fatta informazione e, quindi, costituisce un bene per la collettività, lo stesso potrà essere oggetto di sequestro solo se abbia un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso; tale legame con l’illecito non deve, invece, essere meramente occasionale ed episodico, come potrebbe essere il caso di un singolo o di pochi post saltuariamente pubblicati. Il sequestro dell’intero spazio web deve ritenersi, pertanto, una misura decisamente sproporzionata perché incide sulla libertà di pensiero oltre che sul diritto di proprietà e di cronaca. Al limite potrà essere giustificato oscurare il singolo post ma non l’intero sito per non pregiudicare l’interesse della collettività alla fruibilità delle informazioni in esso contenute. Agli amici blogger non mi resta, allora, che dire “ANDATE E BLOGGATE PURE” il blog è salvo e lo sarà pure il singolo post a meno che “vengano utilizzate espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti che si traducano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato”. Solo in tale ultimo caso rischia il sequestro oltre che, ovviamente, il risarcimento dei danni.

E DAL BRASILE ARRIVA LA PRIMA CARTA DEI DIRITTI ON LINE Dopo lo scandalo del Datagate, portato alla luce da Edward Snowden, il Capo di Stato brasiliano, Dilma Rousseff, ne aveva fatto una priorità sollecitando il Parlamento a una approvazione veloce. Ora la Carta Costituzionale della rete “Marco Civil” è al vaglio del Senato brasiliano. Tra i punti fondamentali, il divieto per i provider di servizi internet di accedere al contenuto delle informazioni scambiate tra gli utenti ovvero sarà proibito monitorare, filtrare, analizzare o controllare informazioni per fini di web marketing. In sintesi viene considerato inviolabile il segreto delle comunicazioni dei clienti della rete. Secondo il relatore del progetto, Alessandro Molon, viene inoltre rafforzata la libertà di espressione. Siti come Facebook o Google non potranno più essere responsabilizzati per pubblicazioni fatte da terzi. A meno che non intervenga un giudice e ne ordini il ritiro perché considerate illecite (notizia Ansa).

Avv. Patrizia Comite - Studio Comite