mercoledì 19 aprile 2017

VIOLENZA SESSUALE: TRA TUTELA DELLA VITTIMA E GARANZIE PROCESSUALI


Dal settembre di quest’anno, in Inghilterra e Galles, le presunte vittime di violenza sessuale potranno evitare di testimoniare nell’aula di tribunale e sarà invece possibile presentare al giudice una testimonianza pre-registrata della vittima. Questo al fine di evitare loro il trauma di dover affrontare in aula il proprio aggressore. L’introduzione di questa novità legislativa all’interno di paesi con tradizione giuridica molto diversa dalla nostra, mi induce a una piccola riflessione sugli strumenti di tutela approntati dal nostro ordinamento in favore delle vittime di tale reato. Cosa accade, dunque, in Italia quando la vittima di violenza sessuale deve testimoniare?

DAL CODICE ROCCO ALLA RIFORMA DEL 1996 Negli anni ottanta i reati contro la libertà sessuale erano rubricati ancora dal codice Rocco del ventennio fascista come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume; solo con la riforma del 1996 la legge italiana contro la violenza sessuale (L. 66/1996) classificò questo reato nel titolo XII del codice penale riguardante i delitti contro la persona.

QUALI GARANZIE? In caso di violenza sessuale si contrappongo due interessi fondamentali, da un lato quello della vittima a ottenere giustizia e a vedersi tutelata dallo Stato, dall’altro quello dell’imputato ad avere un giusto processo. Quando ci si occupa di reati di questo genere spesso il giudice valuta la penale responsabilità dell’imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla vittima. Ora, se è sacrosanto tutelare la vittima di un tale reato, bisogna tuttavia che lo Stato assicuri all’imputato la possibilità di difendersi dalle accuse mosse con tutti i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento.

L’INCIDENTE PROBATORIO… In via principale l’audizione della vittima andrebbe fatta in sede di incidente probatorio, vale a dire un istituto giuridico con il quale il Pubblico Ministero, anche su istanza della persona offesa, o la difesa dell’imputato, possono chiedere di assumere anticipatamente, nel contraddittorio tra le parti, una prova nella fase precedente a quella dibattimentale ma, non sempre, questo istituto garantisce che il soggetto debole non debba poi essere ascoltato nuovamente, comportando quindi uno nuovo trauma per la vittima-testimone. L’incidente probatorio permette di ascoltare la vittima in una sede più attenta alle sue esigenze di quanto non accada nell’aula di un tribunale. Il giudice, in questo caso, può decidere di assumere la testimonianza del soggetto vulnerabile anche in un contesto diverso dal tribunale, avvalendosi di strutture e di personale specializzato e anche nell’abitazione della vittima, attraverso un contraddittorio tra le parti mediato da un esperto.

…L’ESAME TESTIMONIALE In sede dibattimentale, tra i mezzi di prova messi a disposizione, vi è l’esame testimoniale, istituto con il quale, attraverso la proposizione di domande al teste, da parte del Pubblico Ministero, degli avvocati e del giudice, si cerca di far emergere una verità processuale quanto più aderente a quella dei fatti. Il nostro ordinamento, attento alle esigenze di tutela dei soggetti deboli, ha già posto delle garanzie nei loro riguardi in sede di esame testimoniale; è infatti prescritto che per i reati contro la libertà sessuale (ma non solo), commessi in danno di minore o di maggiorenne infermo di mente, l’esame, su richiesta del tutore o del difensore della persona offesa è effettuato mediante l’utilizzo di un vetro specchiato dotato di citofono. Nel caso la vittima sia maggiorenne, sempre nell’ottica di tutelarla, è previsto che il giudice assicuri che l’esame venga condotto tenendo conto della sua vulnerabilità, potendo eventualmente disporre l’adozione di modalità protette, anche ponendo egli stesso le domande.

IN CONCLUSIONE Pare pertanto, che l’ordinamento italiano stia cercando di contemperare gli interessi, da un lato, della presunta vittima della violenza, offrendole garanzie e tutele volte a renderle meno afflittivo possibile il momento della rievocazione degli eventi e dall’altro quelli dell’imputato. È vero che le modalità protette producono un affievolimento dei diritti della difesa, ma è altresì vero che tale affievolimento appare giustificato dalla necessità di garantire una quanto più efficace tutela del dichiarante.

Dottor Luca Cantisano – Redazione Giuridicamente Parlando