mercoledì 1 febbraio 2017

SEPARAZIONE: L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE È SEMPRE ILLEGITTIMO?


In contesti di disgregazione familiare in cui le tensioni inevitabilmente si amplificano, sorge spesso la necessità di considerare l’allontanamento dalla casa familiare quale utile ed immediata soluzione per quietare gli animi e far cessare, o quanto meno limitare, i litigi. Ciò tanto più in presenza di figli che, già gravati dal peso e dal trauma della fine del legame affettivo genitoriale, concepito come idealmente indissolubile, sono spesso costretti ad assistere, loro malgrado, agli alterchi, talvolta furibondi, tra mamma e papà. La prole non trae, dunque, certo giovamento dalle situazioni di quotidiano conflitto generato da rabbia, rancore e continue recriminazioni. La questione, tuttavia, non è di poco conto se si considera che uno dei principali doveri che discendono dal matrimonio è proprio l’obbligo di coabitazione. L’ordinamento giuridico, infatti, stabilisce che dal matrimonio derivi l’impegno reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione. Ciò significa che l’abbandono del tetto coniugale, che interrompe la convivenza familiare, prima della separazione legale, pone in essere una condotta che, sul piano giuridico, ha delle conseguenze. Credo che soffermarsi sulla questione e comprendere se tale comportamento sia sempre considerato illegittimo possa essere utile…
 
COABITARE È UN DOVERE Come ho detto uno dei doveri che discendono dal matrimonio, secondo quanto disposto dall’art. 143 del codice civile, è quello di coabitare e, pertanto, l’allontanamento dalla casa, eletta quale residenza familiare, senza giusta causa, costituisce, di per sé, violazione di legge con precise conseguenze giuridiche. Da un punto di vista meramente civilistico, l’altro coniuge può, quindi, chiedere, in questo caso, l’addebito della separazione con conseguente condanna alle spese di giudizio e perdita dell’assegno di mantenimento, qualora il coniuge che si allontana sia quello economicamente più debole. In quest’ultimo caso, tuttavia, pur perdendo il diritto all’assegno di mantenimento, commisurato alle condizioni ed al tenore di vita tenuto durante il matrimonio, non perde il diritto agli alimenti ovvero a quel contributo necessario alla sopravvivenza. Muta quindi il criterio di calcolo e la misura dell’eventuale assegno. Ciò significa che il coniuge economicamente più abbiente, che viene abbandonato (ipotesi, per la verità, piuttosto rara), senza giustificazione, non sarà tenuto a versare alcunché all’ex se questi ha proprie risorse economiche che gli consentano di sopravvivere.

ABBANDONARE IL DOMICILIO PUÒ AVERE ANCHE CONSEGUENZE PENALI. Anche il codice penale disciplina la questione ed infatti l’art. 570 stabilisce espressamente che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge (143, 146 del codice civile), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro. Perché, dunque, sia configurabile il reato previsto e punito dalla norma in esame è necessario che l’allontanamento sia ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale (Cassazione penale, Sentenza del 2 aprile 2012, n. 12310). Ciò significa, dunque, che non vi sarà responsabilità penale qualora l’allontanamento sia giustificato da un valido motivo e sempre che chi si allontana non faccia venir meno i mezzi di sussistenza alla famiglia.

QUANDO È GIUSTIFICATO ALLONTANARSI DALLA CASA FAMIGLIARE? Considerate le conseguenze cui ci si espone nel caso di violazione del dovere di coabitazione pare consigliabile non agire d’impulso e rivolgersi ad un legale il quale, esaminate le caratteristiche del caso, darà indicazioni sulle corrette modalità da adottare per realizzare un allontanamento che non generi responsabilità di alcun tipo, ovvero sia sul piano civile, con riguardo alla separazione legale, sia su quello penale. In linea di principio, e fatte salve le particolarità che talvolta si verificano rimesse al prudente apprezzamento del giurista, l’allontanamento dalla casa familiare è legittimo e consentito nei seguenti casi:

- successivamente al deposito della domanda di separazione sia nel caso in cui chi si allontana sia il ricorrente sia quando costui sia il resistente o convenuto;
- quando il comportamento pericoloso di un coniuge mette a repentaglio la sicurezza fisica e psicologica dell’altro (Tribunale di Cassino, Sentenza del 10 novembre 2016);
- in presenza di situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (esempio dell’altro coniuge o degli ascendenti) incompatibili con il protrarsi della convivenza;
- quando è conseguenza e non causa di una crisi già in atto che rende intollerabile la convivenza e la prosecuzione della vita in comune (Cassazione civile, Sentenza 2539/2014; Cassazione civile, Sentenza n. 1696/2014; Cassazione civile n. 16285/2011).

MEGLIO EVITARE CHE L’ALLONTANAMENTO VENGA PORTATO IN GIUDIZIO! È chiaro che affrontare un giudizio di separazione incentrato sull’addebito per violazione del dovere di coabitazione diventa defatigante, costoso e con esiti incerti. Dunque, anche quando si è convinti di essere in presenza di una delle cause di giustificazione che ho elencato è bene affrontare la questione con l’assistenza di un avvocato ed evitare di lasciare tout court la casa familiare. Il miglior modo per sciogliere ogni dubbio circa la legittimità dell’allontanamento è sicuramente quello di raggiungere un accordo attraverso il quale si ottiene l’autorizzazione all’abbandono e l’espressa rinuncia ad utilizzare tale condotta quale motivo di addebito della separazione. In mancanza è sufficiente anche una dichiarazione unilaterale del coniuge che, per così dire, subisce l’allontanamento o che lo ha espressamente richiesto. È, tuttavia, indispensabile che tale scritto contenga sia l’autorizzazione sia la rinuncia ad utilizzare la questione quale motivo di addebito e che non si faccia riferimento alcuno alle cause che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza che possono essere poi strumentalizzate in un defatigante gioco al massacro di causa-effetto. Talvolta si ritiene che per giustificare e rendere legittimo l’allontanamento sia sufficiente aver ricevuto la missiva (di solito a firma del legale cui è stato conferito mandato di assistenza e tutela) con la quale, essendo venuta meno l’affectio coniugalis, si preannuncia l’avvio della procedura di separazione. A mio modesto avviso questo è vero solo in parte poiché spesso tale missiva è farcita di motivi fondanti la separazione che altro non sono che un semplice “j’accuse”, contestabili e di per sé non giustificanti l’allontanamento.

L’ALLONTANAMENTO NON ANNULLA GLI ALTRI DOVERI. È appena il caso di ricordare che il coniuge che si allontana con i figli ha l’obbligo di comunicare l’indirizzo ed il recapito telefonico in modo da essere sempre reperibile in caso di urgenza. Fino alla pronuncia del Giudice civile, in via provvisoria (in occasione dell’udienza presidenziale) o definitiva con la sentenza che definisce il giudizio o, ancora, fino a quando i coniugi non abbiano raggiunto un accordo poi omologato dal Tribunale o nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, il coniuge che si allontana, senza i figli, ha il diritto/dovere, nell’ambito del proprio ruolo di responsabile genitoriale, di incontrarli e mantenere con loro una relazione continuativa al fine di evitare qualunque rischio di alienazione parentale. Del pari, come detto, mantiene il dovere di assistere moralmente e materialmente la famiglia garantendo le medesime condizioni di vita sino a quel momento godute, quanto meno sino ad una pronuncia giudiziale, o ad un accordo tra coniugi, che stabilisca termini diversi.

PER CONCLUDERE pare evidente che la questione, assai delicata, non possa essere risolta brevemente e che ogni caso presenti delle peculiarità tali da richiedere attenta riflessione ed accurato esame. Ogni vicenda familiare va approfondita con l’ausilio di un esperto senza cedere a soluzioni istintive che possono sembrare legittime ma solo all’apparenza!


Avvocato Patrizia Comite  - Studio Comite