lunedì 1 febbraio 2016

DEPENALIZZAZIONE: IL 7 E L’8 (PARTE PRIMA)


Anche se questi due numeri pronunciati in sequenza sono evocativi di un divertente film comico italiano di Ficarra e Picone, questa volta riguardano due nuovi decreti legislativi, per l’appunto il n. 7 e il n. 8, i quali hanno portato una ventata di novità, che certo non passerà inosservata ai più attenti lettori e amanti del diritto. I due nuovi provvedimenti non si limitano ad apportare piccole modifiche, bensì stravolgono completamente il codice penale soprattutto in relazione ai reati di minori gravità, oltre ad averne eliminati un certo numero e averli ricondotti nelle più mitigate categorie dell’illecito amministrativo e civile. Come a noi giuristi è ben noto infatti, lo strumento della sanzione penale viene utilizzato dal legislatore solo quale extrema ratio, potendo essere impiegata quando nessun altro strumento legislativo è in grado di poter tutelare il bene giuridico contenuto e protetto in ciascuna delle norme ricomprese dal codice penale. Ciò è ancora più comprensibile se si osserva come le tipologie di reato vadano via via modificandosi nel tempo, in virtù di un sentire popolare in costante evoluzione, così come a diversi livelli si pongono le soglie di tolleranza e di percezione di alcuni comportamenti ritenuti dallo stato illegittimi o di specifici beni giuridici meritevoli di una tutela.