venerdì 5 febbraio 2016

DEPENALIZZAZIONE: IL 7 E L’8 (PARTE SECONDA)


Riprendiamo il discorso da dove eravamo rimasti, e precisamente dal secondo dei due decreti, che mi ero posto l’obiettivo di analizzare, per meglio comprendere l’evoluzione legislativa in relazione alla depenalizzazione dei reati di minore gravità, per i quali il nostro legislatore ritiene opportuno siano sottratti all’accertamento del giudice più severo, il giudice penale. 


CHI E’ L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA CHE ACCERTA? Possiamo partire nuovamente col dire che anche questa legge ha previsto come primo articolo una serie di ipotesi normative che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa…”. I più attenti si saranno già resi conto di un’importante differenza rispetto al precedente decreto legislativo di cui abbiamo trattato a inizio settimana. Per chi avesse bisogno di un chiarimento vi suggerirò che la differenza consta nel fatto che mentre nel decreto numero 7 si parlava di depenalizzazione in favore dell’illecito civile qui si tratta di una depenalizzazione verso l’illecito amministrativo. Il passaggio ahimè mi rendo conto è davvero molto tecnico però è di vitale importanza perché di fatto classificare la condotta porta come conseguenza l’individuazione di un diverso organo che dovrà accertare l’infrazione. L’illecito civile è materia del giudice civile mentre quello amministrativo? Fortunatamente viene in soccorso il comma 3 dell’articolo 7 che specifica quale sarà questa fantomatica autorità accertatrice: il prefetto, l’autorità compente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di distribuzione carburante, il Ministero dello Sviluppo Economico ed altre indicate in specifiche leggi che riguardano le materie depenalizzate e delle quali l’elencazione è piuttosto lunga e complessa ma soprattutto irrilevante alla comprensione del meccanismo della legge di cui stiamo trattando.

PERCHÈ COSÌ TANTE AUTORITÀ E NON UNA SOLA? Il decreto di cui trattiamo, prevede l’abrogazione di moltissimi reati riguardanti le più svariate collocazioni settoriali, perché inserite in leggi speciali (quindi non sul codice penale) peraltro molte specifiche. Si è ritenuto opportuno depenalizzare “..tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda…”. Tutte queste previsioni erano affidate in via esclusiva all’accertamento penale, che in effetti per la sua specificità forse poteva ritenersi una scelta di discutibile opportunità. Ora a occuparsi delle irregolarità riguardanti tutti questi settori ci saranno “…le autorità amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; in caso di mancata previsione è competente l’autorità individuata a norma dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n.689” (il prefetto o l'ufficio periferico cui sono demandati i compiti del Ministero, nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione). Qualche esempio su tutti spalancherà questo concetto alla comprensione dello spensierato lettore: Tizio viene sorpreso a guidare senza patente. Niente più condanna penale, non essendo la condotta più prevista come reato ma applicazione di una sanzione amministrativa da parte del prefetto. Oppure: Caio viene sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di distribuzione automatica del carburante: non sarà più condannato penalmente davanti al giudice, bensì a pagare un ammenda direttamente all’organo amministrativo preposto a concedere le autorizzazioni per questo tipo di attività. Molto più razionale e soprattutto funzionale se non fosse che si corre il rischio di rendere ogni illecito talmente capillare che rischia di diventare sfuggente all’accertamento se l’autorità amministrativa non è solerte nell’effettuare i controlli dovuti. 

E NEL CODICE PENALE? La depenalizzazione appartenente al binario amministrativo, ha operato come abbiamo detto, sostanzialmente su leggi speciali a esclusione di alcuni reati appartenenti al codice che sono rientrati anch’essi in questo progetto governativo e sono: atti osceni, pubblicazione e spettacoli osceni, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio e danneggiamento semplice (ad esclusione delle fattispecie aggravate che diventano fattispecie semplice). Per tali illeciti l’autorità preposta ad accertare e irrogare la sanzione è il prefetto. La forbice prevista per queste violazioni è piuttosto ampia può variare da 5.000 a 50.000 euro a seconda dei casi e dell’illecito.

TIRIAMO LE SOMME SUL NUMERO 7... La volontà del legislatore di alleggerire il carico di lavoro per la magistratura penale è evidente, la macchina della giustizia sta arrancando per mancanza di mezzi e risorse tuttavia, non credo si possa realizzare spostando con dubbie decisioni di opportunità i fascicoli da un aula all'altra dei Palazzi di Giustizia. Quello che rappresenta un grosso sgravio di impegno per una parte dei giudici penali e pubblici ministeri (che a questo punto speriamo possano avere più tempo da dedicare a  reati più odiosi), diventerà un onere per quelli civili, i quali certo non si trovano in una situazione migliore rispetto ai loro colleghi. Possiamo davvero considerare questo provvedimento come dettato da un mutato sentimento popolare? Davvero non riteniamo più un comportamento criminale il danneggiamento di un auto, l' ingiuria o la falsificazione di un atto privato? Io non credo. Ma questo, a dire il vero è ciò che stabilisce il decreto legislativo n.7

…E SUL NUMERO 8 Per quanto riguarda il n.8, la mia definitiva opinione è quella di una giusta tendenza alla delocalizzazione dell’accertamento degli illeciti minori a quegli organi più vicini al territorio e che quindi possono gestirli meglio. Una sola critica accomuna trasversalmente l’operato governativo: la modalità di redazione delle leggi. Il costante abuso della tecnica del rinvio che rende soporifera la lettura e che vi posso assicurare, anche per chi il diritto lo mangia a colazione, fa incrociare gli occhi. Forse una stesura semplice e concisa, aiuterebbe anche noi tecnici a dare quantomeno la sufficienza piena a decreti realizzati con buone intenzioni ma che peccano nella realizzazione e forse farebbe sì che tali leggi non possano essere riconducibili con un simpatico parallelismo a quella frase che almeno una volta i nostri genitori si sono sentiti dire a scuola dagli insegnanti: “Suo figlio dimostra una vivace intelligenza, se solo si applicasse di più!”.


Dottor Michael Frasca  - Studio Comite