lunedì 11 gennaio 2016

ANCHE UN GAVETTONE PUÒ ESSERE INGIURIOSO


Giusto per non appesantirci subito con l’analisi di tematiche impegnative, tra le altre notizie giuridiche un po’ curiose di questi ultimi tempi c’è anche questa: chi lancia i gavettoni può commettere il reato di lesioni personali. E ancora, i gavettoni offendono la dignità della persona e quindi lasciare un individuo bagnato fradicio di fronte a tanta gente può ledere l’onore e il prestigio di quest’ultimo. Tale principio è stato affermato dai giudici di legittimità che, nell’esaminare una sentenza di merito, non hanno perso occasione per affrontare la questione. L’episodio in sé non va sottovalutato ed è per questo che ho deciso di spendere qualche riflessione su tale evento che, immagino, almeno una volta nella vita ci ha visti coinvolti come vittime, divertite o meno, o come autori del fattaccio. Chi di noi, infatti, non ha mai assistito al gavettone da manuale in spiaggia sotto al solleone o davanti all’ingresso delle scuole in occasione dell’ultimo giorno di scuola? Credo nessuno. Tuttavia, ci sono aspetti e conseguenze che in quei frangenti vengono trascurati e sottovalutati ma che possono dar luogo a danni, talvolta anche ingenti, che comportano l’obbligo di risarcimento o addirittura la violazione di norme penali, con condanne che incidono, poco o tanto, sulle nostre vite. Vediamo, allora, quali possono essere queste conseguenze spesso sottostimate…



OFFESA E DISPREZZO I giudici della Suprema Corte, nell’affrontare l’analisi di una sentenza e la correttezza di quest’ultima in relazione ai principi dettati dal nostro ordinamento giuridico, pur evidenziando che il caso esaminato non rappresentava un’ipotesi rientrante nel reato di ingiuria, hanno colto l’occasione per precisare quale fosse il criterio per affermare che la condotta dell’autore del gavettone possa essere ingiuriosa nei riguardi della povera vittima. In sintesi, gli ermellini hanno evidenziato che annaffiare il vicino di casa, oltre la staccionata, può essere un gesto poco elegante ma non integra di per sé il reato. Perché ciò si verifichi occorre che tale comportamento si inserisca in un contesto particolare. La condotta diventa quindi reato quando il gesto, ovvero l’atto materiale, porta con sé una carica offensiva oppure quando dalle circostanze particolari dovute ai rapporti tra le parti e, dunque, dal contesto in cui si è inserito, emerge un vero e proprio disprezzo dell’autore nei confronti della vittima. In estrema sintesi ciò che conta non è tanto il gesto in sé quanto piuttosto come tale gesto viene compiuto (Cassazione penale, Sentenza dell’8 gennaio 2015, n. 460). Può essere allora ingiurioso, per esempio, il gavettone lanciato in un contesto di vacanza al di fuori di un clima goliardico, al vicino di ombrellone con il quale nei giorni precedenti ci sono stati alterchi per i motivi più diversi.

IL GAVETTONE PUÒ PROVOCARE LESIONI Più di recente gli ermellini hanno avuto modo di tornare sulla questione gavettoni confermando la condanna per lesioni personali colpose a quattro ragazzi che nel lanciarsi bombe d’acqua hanno colpito un passante ferendolo in un occhio e provocandogli quindi lesioni. Nel caso affrontato, non essendo individuato in concreto l’autore del crimine, i giudici hanno esteso la condanna nei riguardi di tutti i goliardici giovanotti a prescindere, dunque, da chi aveva effettuato il lancio fatale che ha colpito l’occhio della vittima. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, è ravvisabile una sorta di cooperazione colposa delineata dall’art. 113 del codice penale in quanto tutti i ragazzotti erano consapevoli della sconsiderata condotta che gli altri compivano alla loro presenza lanciando gavettoni in un luogo frequentato da molte persone (Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza del 26 novembre 2015, n. 46992; Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza del 18 ottobre 2013, n. 43083). I giovani non hanno peraltro ottenuto ragione neppure invocando la circostanza che il fatto, per aver cagionato lesioni lievi, era da considerarsi, a loro avviso, particolarmente tenue. I giudici, infatti, hanno ritenuto che il danno provocato all’organo della vista della persona offesa non potesse essere considerato tenue.

E ANCHE DANNEGGIAMENTI ALLE COSE In un altro caso affrontato dalla Suprema Corte, i giudici hanno confermato la condanna di un gruppo di ragazzi che, questa volta, anziché lanciare sassi si erano divertiti a buttare bombe d’acqua. Una di queste aveva provocato la rottura del parabrezza di un’auto che era sopraggiunta nel bel mezzo della battaglia. Ebbene, secondo gli ermellini il lancio dei gavettoni costituisce comunque reato e si rischia pertanto una condanna e una pena pecuniaria per danneggiamento, in quanto il dolo sussiste anche se nell’intenzione di chi lancia palloncini d’acqua non c’è la volontà di causare danni e quindi anche quando si verifica un evento diverso da quello voluto essendo tuttavia probabile o possibile che tale circostanza si verifichi e ciò nonostante l’agente agisca ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi (Cassazione penale, Sezione II, Sentenza del 19 dicembre 2009, n. 12401).

IN SINTESI Che siano palloncini, bombe d’acqua, secchiate o semplici annaffiate ricordate che, pur essendo una condotta goliardica, qualora effettuata in luoghi ove è probabile colpire altre persone (lesioni personali) o danneggiare cose (reato di danneggiamento), potrebbe costarvi caro. Potreste, infatti, ritrovarvi nella veste di imputato davanti al giudice penale o semplicemente citati davanti a quello civile per il risarcimento dei danni che avete provocato. Qualora poi aveste annaffiato il vostro più acerrimo nemico, pensando in questo modo che il fatto non abbia rilevanza giuridica, sbagliereste di grosso poiché, se il contesto è quello del disprezzo e il fatto avviene alla presenza di altre persone, creando disagio nella vittima, ebbene avreste posto in essere una condotta considerata ingiuriosa benché non verbale.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite