mercoledì 2 settembre 2015

FIGLI MINORENNI: PARCHI E MOTORI, GIOIE E DOLORI


L’argomento di cui si tratterà oggi trae spunto da un recente caso sottoposto da una cliente al nostro studio che peraltro rappresenta materia del contendere in un procedimento per il quale il Tribunale di Genova qualche mese fa ha emesso un’interessante sentenza che delinea con discreta accuratezza i margini di uno dei possibili profili di responsabilità in tema di vigilanza dei genitori sul figlio minore. A chiunque abbia un figlio, sarà capitato di accedere ad aree giochi attrezzate per i più piccoli, parchi divertimenti di varia natura (con scivoli acquatici o attrazioni varie, giostre ecc.) e come facilmente si può immaginare, innumerevoli sono le insidie e i pericoli a cui i nostri piccoli vanno incontro nel frequentare questi luoghi, vuoi per l’affollamento che li caratterizza e che li rende intrinsecamente più insicuri vuoi per la difficoltà di effettuare un controllo efficace sui minori da parte dei genitori. Cerchiamo allora di capire e definire quando e a chi spetta l’onere di vigilanza in alcune di queste situazioni, oltre che i possibili profili di responsabilità e risarcibilità per quegli eventi in cui, ahimè, i piccoli sono protagonisti oltre che vittime…

L’AREA GIOCHI ATTREZZATA… è questo il luogo teatro dell’incidente che ha visto coinvolto un bambino, il quale, accompagnato dai genitori, ha usufruito di uno dei giochi presenti all’interno di un’area dedicata e nello specifico di una sorta di piccola parete attrezzata da “scalare”. Durante l’attività, tuttavia, il minore è caduto rovinosamente a terra fratturandosi il femore destro. I genitori hanno quindi ritenuto responsabile dell’accaduto la struttura, considerando che per l’accesso all’area era necessario pagare un biglietto di ingresso, sollevando quindi una questione di responsabilità contrattuale in base a quanto stabilito dall’art. 1218 del codice civile oppure in alternativa chiedendo il risarcimento secondo le previsioni dell’art. art. 2043 del codice civile e quindi per responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito. Ebbene, nessuno dei due livelli di colpa prospettati dalla coppia è stato ritenuto attendibile dal giudice il quale ha rigettato in toto l’istanza, condannando ovviamente i genitori alla rifusione delle spese sostenute dalla società convenuta in giudizio.

…NON È RESPONSABILE In effetti, la sentenza emessa evidenzia ragionevolmente come nonostante fosse acquistato un biglietto, la società non è tenuta a sorvegliare ogni singolo bambino nell’utilizzo dei giochi messi a disposizione dalla struttura, essendo questi accompagnati nel percorso ludico dai genitori o comunque da un adulto, senza dunque essere affidati ad uno specifico soggetto preposto al loro controllo. Da tale determinazione sembrerebbe risultare che l’unica obbligazione sorgente a carico della struttura con l’acquisto del biglietto sia quella di fornire una serie di strutture ludiche che rispettino le normative in tema di sicurezza, salvo rimanere a completa discrezione dell’accompagnatore la sorveglianza del minore oltre che la valutazione sulla capacità o meno dello stesso di godere dell’attrazione in sicurezza (Tribunale di Genova, Sezione II, Sentenza del 24 febbraio 2015, n.652). 

E COSÌ AL PARCO PUBBLICO La medesima soluzione era stata prospettata dai giudici della Suprema Corte, i quali, in un analogo caso, che differiva esclusivamente in relazione al disposto normativo posto a fondamento della richiesta di risarcimento, (questa volta ex art. 2051, cioè per responsabilità di cose in custodia), avevano rigettato ogni pretesa della richiedente. Una madre aveva convenuto in giudizio il Comune nel quale era sito un giardinetto pubblico in cui erano installati diversi giochi fruibili dai più piccoli, tra cui un cavallo a dondolo dal quale, il figlio dell’attrice era caduto, causandosi la frattura del pavimento orbitario sinistro. La sentenza (Cassazione Civile Sezione III, Sentenza del 25 agosto 2014, n. 18167) richiamando un orientamento giurisprudenziale andato via via consolidandosi (Cassazione Civile Sezione III, Sentenza del 6 agosto 1997, n.7276; Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 21 maggio 2013, n. 12401; Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 26 maggio 2014, n. 11657) fa risultare sempre più chiaro come l’unico onere di chi mette a disposizione oggetti ludici in qualsivoglia luogo (parchetti, ristoranti ecc.) sia solo quello di fornire oggetti che rispettino le norme in materia di sicurezza costruttiva previste, senza tuttavia che sorga in capo ad esso nessuna tipologia di obbligo di vigilanza sull’utilizzo dello stesso.

IN PISCINA LA STORIA CAMBIA Qui il minore che viene affidato ad una figura professionale e nello specifico ad un insegnante di nuoto, fa sorgere a carico di quest’ultimo e di conseguenza in capo all’associazione sportiva o società di cui è dipendente un vero e proprio obbligo e onere di sorveglianza. Nella sentenza presa in considerazione (Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza 7/10/2014) il minore durante una lezione di nuoto, in assenza del personale preposto alla sorveglianza, scivolava sul bordo mentre cercava di uscire dalla vasca, urtando il viso e la bocca e riportando la parziale rottura dei denti incisivi. In questo episodio la responsabilità contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 1218 del codice civile emerge inequivocabilmente, esponendo la società sportiva all’onere di fornire elementi idonei ad integrare la prova liberatoria richiesta dalla previsione normativa consistente nel dimostrare che la condotta degli operatori fosse stata diligente ed idonea nel cercare di evitare che l’evento dannoso si verificasse.

BAMBINI ED AUTOMOBILI l’ultima situazione che vi vorrei presentare, trae spunto da una sentenza veramente singolare che, devo confessarvi, mi ha lasciato non poco perplesso in ordine all’intransigenza riservata ai produttori di autovetture ed ai requisiti di sicurezza che esse devono presentare. Il caso dedotto in sentenza (Cassazione Civile, Sezione III, 02-03-2012 n.3242) tratta di un genitore che dopo aver aiutato il proprio bimbo a scendere dall’autovettura, transitava dinanzi alla stessa conducendolo per mano. Nel contempo a veicolo spento, si era azionata la ventola per il raffreddamento del motore e il minore proprio in quel momento aveva introdotto la mano nella calandra frontale facendo si che le sue dita venissero tranciate dal meccanismo in movimento. Ebbene il genitore aveva citato in giudizio la casa costruttrice del veicolo asserendo la responsabilità di quest’ultima in merito alle insufficienti caratteristiche costruttive dello stesso. Il libretto di uso e manutenzione, tuttavia, prevedeva con una specifica dicitura il pericolo generato dalla possibilità che la ventola del radiatore si azionasse a motore spento e avvertiva l’utente della necessità di mantenere una corretta distanza di sicurezza dallo stesso nel caso tale evento si fosse verificato.

IL PRODUTTORE CONCORRE AL RISARCIMENTO DANNI Il giudice, pur ritenendo il genitore co-responsabile nella misura del 30% dell’evento dannoso per non aver diligentemente sorvegliato il minore, aveva riconosciuto principalmente responsabile la ditta costruttrice, in quanto il prodotto, si ritenne non fosse stato fabbricato in modo da non causare danni alla salute nelle normali condizioni di impiego. Nella specie “non andava ravvisata l’ipotesi di manifesta pericolosa utilizzazione impropria dell’auto , in cui l’imprudenza del danneggiato, che abbia riportato  un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito , agli effetti del 2051 c.c. La società, infatti, aveva il dovere di prevedere inconsulti e improvvisi comportamenti da parte di minori o anche di particolari persone adulte, cui non poteva ovviare il mero avvertimento del pericolo, contenuto nel detto libretto d’istruzioni…”. I due genitori tuttavia, come precedentemente detto, non erano riusciti a dimostrare la loro completa estraneità alla realizzazione del fatto dannoso ma non secondo la previsione dell’art. 2048 del codice civile, quindi per culpa in vigilando, bensì per la previsione normativa contemplata dall’art. 1227 del codice civile, il quale regolamenta l’ipotesi in cui il debitore abbia concorso colposamente a cagionare il danno.

CONCLUDENDO attenzione quindi a vigilare sui propri figli poiché non è così scontato che la responsabilità per i danni che gli stessi subiscono al parco o in altre aree giochi attrezzate sia della pubblica amministrazione o dei proprietari delle strutture.


Dottor Michael Frasca – Studio Comite