lunedì 22 giugno 2015

AUTOVELOX: SENZA REVISIONE IL VERBALE È NULLO


Sensazionale e clamoroso colpo di scure da parte del Giudice delle Leggi. Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità del tanto criticato art. 45, comma 6, del codice della strada il quale, nella sua infelice dizione, si limitava a disporre la necessità di omologa (ovvero approvazione del modello di un determinato strumento) degli apparecchi destinati a rilevare la velocità degli utenti della strada senza, tuttavia, dire nulla con riguardo all’obbligatorietà di controlli periodici e tarature da effettuare su tutti i singoli apparecchi in uso alle pubbliche amministrazioni. Nel silenzio della norma, dunque, si era creato l’irragionevole orientamento, confermato anche dalla Corte di Cassazione e stroncato talvolta da qualche coraggiosa perla di saggezza, in base al quale non avendo il legislatore previsto nulla in ordine ai controlli periodici degli apparecchi, fissi o mobili, le infrazioni per la velocità rilevate dagli stessi erano da ritenere perfettamente valide, anche se lo strumento era vecchio, non tarato e, quindi, verosimilmente produttivo di rilievi erronei. Sul presupposto di tale orientamento coloro che avessero voluto impugnare la contravvenzione elevata per eccesso di velocità a fronte della rilevazione da parte di uno di questi apparecchi, avrebbero dovuto provare (non si sa come) che lo stesso, per la sua vetustà, non era perfettamente funzionante. Insomma l’ennesimo irragionevole e ingiustificato regalino alla pubblica amministrazione, ora finalmente stroncato dalla pennellata che ha letteralmente cancellato la norma in questione. Ma nella pratica cosa comporta e comporterà questa coraggiosa e tanto attesa decisione? 

UNA NORMA IRRAGIONEVOLE Prima di comprendere quali siano e saranno le conseguenze della sentenza in parola, credo sia necessario spendere qualche parola sull’irragionevolezza della norma. In estrema sintesi, il nostro legislatore nel formulare l’art. 45, comma 6, del codice della strada, si è limitato a disporre che le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo utilizzati per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (compresi i materiali per la loro fabbricazione e diffusione) sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche tecniche degli stessi. Da ciò è derivato, semplicemente, che l’unico strumento di verifica di tali apparecchi di misurazione era rappresentato dal rispetto delle caratteristiche tecniche del solo modello e non di tutti gli strumenti installati sul territorio. Una volta superato l’esame di tali caratteristiche l’apparecchio, per il solo fatto di essere stato omologato o meglio, per il solo fatto che il suo modello era stato omologato, secondo quanto disposto dalla legge, avrebbe dovuto essere considerato regolare ed efficiente. In realtà gli apparecchi di rilevazione della velocità come gli autovelox, al pari di tutti gli strumenti di misurazione, sono soggetti a naturale obsolescenza da cui deriva una limitata funzionalità e una necessaria taratura periodica affinché gli accertamenti, uni-sussistenti ed irripetibili, possano essere verosimilmente considerati corretti. Ecco perché la norma in questione è apparsa ai giuristi più accorti lacunosa e incoerente con i principi costituzionali, ma soprattutto non rispettosa degli interessi degli utenti della strada.

MA LA LEGGE È LEGGE La Suprema Corte di Cassazione, in aderenza al contenuto della norma, ha praticamente sempre affermato che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, comma 6, del codice della strada, non devono essere sottoposte alla medesima procedura di verifica periodica, come invece ad esempio accade per quelle che rilevano il tasso alcolico nel sangue dei conducenti sottoposti ad accertamento ai sensi dell’art. 186 del medesimo codice, che regola appunto la guida sotto l’influenza dell’alcol. Secondo i giudici di legittimità tali controlli potevano essere evitati in quanto gli strumenti di misurazione elettronica della velocità non ricadevano nell’ambito della normativa che disciplina il sistema nazionale relativo alla verifica della taratura (Legge n. 273/1991) il quale, invece, attiene alla diversa materia metrologica (Cassazione civile, Sezione VI, Sentenza del 6 ottobre 2014, n. 20975; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 23 luglio 2010, n. 17292; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 13062; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 22 dicembre 2008, n. 29905; Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29333; nonché, da ultimo, Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 19 novembre 2007, n. 23978). Non ritenevano, inoltre, fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 45, comma 6, e neppure di quella contenuta nel medesimo comma dell’art 142, dello stesso codice con riguardo agli articoli 3, 24 e 97 della costituzione (Cassazione civile, Sezione II, Sentenze del 15 dicembre 2008, n. 29333 e n. 29334). 

LA VECCHIA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE… Allo stesso modo, la Corte Costituzionale aveva ritenuto in passato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice della strada, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione, “per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione nel decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182 (Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio), anziché nell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura)”, anche se nella stessa sentenza appare già chiaramente un accenno di ribaltamento in base al quale i giudici rimettenti (quelli della Corte di Cassazione) non avrebbero preso in esame la normativa sul sistema nazionale di taratura alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI (Corte Costituzionale, Sentenza n. 277 del 2007).

…RIBALTATA PER IRRAGIONEVOLEZZA… I giudici della Corte Costituzionale, nella decisione di qualche giorno fa, evidenziano sostanzialmente che l’art. 45, comma 6, del codice della strada è illegittimo sotto un duplice profilo. La norma contrasterebbe, dunque, con i principi di rango costituzionale sia perché appare irragionevole (principio della razionalità pratica) sia perché appare incoerente con altri principi presenti nel nostro ordinamento giuridico (principio della razionalità formale) (Corte Costituzionale, Sentenza del 18 giugno 2015, n. 113, Presidente Criscuolo – Redattore Carosi). Con riguardo al primo aspetto la Corte evidenzia che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata al passare del tempo. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare quindi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche l’affidamento che gli utenti della strada ripongono in un settore di significativa rilevanza sociale, quale è quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

E PER INCOERENZA L’art. 142 del codice della strada bilancia diverse posizioni e quindi ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox. Ne deriva che la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituiscono il punto fondamentale attraverso cui si concretizza sia la certezza dei rapporti giuridici sia il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In altre parole, se la prescrizione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada nella sua astratta formulazione, risulta immune dai richiamati vizi di proporzionalità, la prescrizione dell’art. 45 del medesimo codice, secondo l’interpretazione data dalla Cassazione, consentendo alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica, si colloca invece fuori da ogni criterio di ragionevolezza e finisce, dunque, per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. 

VUOTO NORMATIVO DA COLMARE, NUOVE REGOLE DA DEFINIRE La Corte Costituzionale afferma in modo assolutamente corretto e condivisibile che l’art. 45, comma 6, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, deve essere dichiarato illegittimo in riferimento all’art. 3 della costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ciò comporta che tutti i ricorsi, per i quali ancora pende il relativo giudizio, aventi come oggetto l’annullamento dei verbali di infrazione per violazione delle norme sulla velocità rilevata dagli autovelox, ove non sia evidenziata la taratura periodica dei medesimi, si concluderanno con una pronuncia di accoglimento. Allo stesso modo anche i rilievi futuri, effettuati da apparecchi autovelox, fissi o mobili, non revisionati periodicamente, non potranno che essere dichiarati nulli. In ultimo, voglio ricordare che la decisione in parola non travolge gli effetti dei pagamenti effettuati in passato a tale titolo e, quindi, non può essere chiesto nulla in restituzione; in altre parole la sentenza non ha efficacia retroattiva. Al legislatore non resta che colmare il vuoto normativo e stabilire velocemente le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni dovranno provvedere a mantenere efficienti tali strumenti.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite