martedì 16 giugno 2015

AUTO USATA? SE L’ACQUISTI DA UN RIVENDITORE SEI GARANTITO


In occasione di un recente incontro con un vecchio assistito mi è stata sottoposta una questione che, per la verità, è piuttosto ricorrente: Paolo, artigiano, ha acquistato qualche settimana fa un’auto usata da un rivenditore autorizzato sostenendo un esborso di quasi diecimila euro. Oltre al pagamento del prezzo per il veicolo in sé ha, inoltre, richiesto al medesimo rivenditore la lucidatura della carrozzeria, che presentava alcuni difetti, e l’installazione di accessori, per lui essenziali, pagando per tali interventi l’ulteriore importo di duemila euro. Purtroppo, a distanza di soli due giorni, l’autovettura ha presentato difetti e problemi meccanici al cambio che determinano una prestazione non soddisfacente e decisamente inadeguata, soprattutto in fase di accelerazione su lunghi percorsi. Il signor Paolo ha prontamente denunciato tale difetto al rivenditore il quale, tuttavia, pur essendosi preso l’incarico di verificare il guasto segnalato e provvedere all’eventuale messa a punto del bene, oggetto di compravendita, ha restituito l’auto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta affermando che il veicolo non presenta difetti rilevanti che possano determinare la risoluzione del contratto o la sostituzione del veicolo. Qualche giorno fa, guarda caso, la Corte di Giustizia europea ha pronunciato un’interessante sentenza in cui ha richiamato alcuni importanti criteri sulla vendita di beni di consumo e sulla garanzia che viene prestata in tali occasioni, proprio in relazione ad un caso simile a questo. Credo, dunque, sia utile a tutti ricordarli… 

LA VICENDA IN SINTESI I giudici europei sono stati investiti del compito di interpretare il senso della direttiva 1999/44/CE (recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) riguardante la vendita e la garanzia dei beni di consumo, intendendosi per tali tutti i beni mobili, anche da assemblare (per esempio computer, elettrodomestici, arredi ecc.), ad eccezione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, nonché dell’acqua e del gas, che non siano confezionati per la vendita in quantità determinata (in tal caso la direttiva si applica) e, infine, dell’energia elettrica. Il caso sottoposto alla loro attenzione riguarda la vendita di un’auto usata, attraverso la stipula di contratto avvenuto attraverso un modulo standard, predisposto dall’autorimessa rivenditrice, intitolato “contratto di vendita ad un privato”. L’acquirente, la signora Faber, ha intentato causa nei confronti del rivenditore, poiché la medesima autovettura nel corso di uno spostamento, a distanza di quattro mesi dall’acquisto, aveva preso fuoco andando completamente distrutta. In occasione del giudizio di secondo grado la Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi), ha deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia; in particolare ha chiesto se il giudice che avrebbe dovuto decidere sulle richieste della signora Faber avrebbe avuto l’onere di verificare d’ufficio (cioè di propria iniziativa), in assenza di precisa evidenza da parte dell’attrice, se la signora avesse acquistato il bene da privato, e quindi in qualità di consumatrice, oppure in qualità di professionista. Definire tale circostanza appariva fondamentale per stabilire se all’acquirente era applicabile la tutela speciale, prevista dalla direttiva 1999/44/CE, o se, invece, al caso in questione era applicabile una diversa regolamentazione. 

IN PRATICA, LA NORMATIVA DICE CHE… La direttiva 1999/44/CE, recepita dalle normative interne degli Stati membri, in sintesi, stabilisce una presunzione di sussistenza dei difetti già al momento della consegna, e quindi di responsabilità a carico del venditore, se i vizi di conformità del bene si manifestano entro sei mesi dalla consegna. Trattandosi di responsabilità presunta, l’acquirente, ha solo l’obbligo di provare che si è verificato un difetto e non anche la causa dello stesso o che la relativa origine è imputabile al venditore. È di tutta evidenza, pertanto, che l’acquirente, consumatore, gode di una tutela molto forte ed ha diritto, una volta denunciato il difetto, entro il termine di sei mesi, alla sostituzione del bene o alla restituzione del prezzo pagato o, ancora, alla diminuzione del prezzo se il valore del bene diminuisce in modo apprezzabile, oltre naturalmente ad eventuali risarcimenti laddove vengano, questa volta, documentati e provati in concreto i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. I giudici nazionali, di primo grado, non avevano applicato la direttiva perché la ricorrente, la signora Faber, non l’aveva richiamata non chiarendo se, nell’acquisto, avesse agito come consumatore o nell’esercizio della sua attività professionale. Stabilire la qualità dell’acquirente è dunque fondamentale e la Corte di Giustizia nella sentenza di qualche giorno fa stabilisce che, anche in mancanza di indicazione da parte di chi ha domandato tutela, all’interno del procedimento nazionale, i giudici hanno l’obbligo di verificare se si tratta di acquisto di un bene mobile fatto da un consumatore, vale a dire da chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale che eventualmente svolge (Corte di giustizia europea, Sentenza del 4 giugno 2015, causa C 497/13). 

LA PROVA È PIÙ SEMPLICE! L’applicazione della normativa nazionale (per l’Italia è il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) che ha recepito il contenuto della direttiva in questione comporta, dunque, un grande vantaggio per l’acquirente il quale, scoperto il vizio che rende il bene non conforme alle caratteristiche concordate o inidoneo all’uso, dovrà dimostrare unicamente che il contratto è stato stipulato non più di sei mesi prima documentando, possibilmente ma non obbligatoriamente, che ha acquistato da privato e non nella sua qualità di professionista in relazione all’attività di lavoro che svolge. Fatto questo, spetterà al venditore dimostrare che il difetto è sorto per una causa esterna e indipendente da lui, ovvero che sia il risultato di un atto o di un’omissione successiva alla vendita. La prova contraria a carico del venditore è, quindi, particolarmente difficile e quasi impossibile; in altre parole si tratterà di una prova per così dire diabolica. In mancanza di questa prova il giudice presumerà che il vizio o il difetto esistessero già al momento della consegna del bene.

ATTENZIONE ANCHE AI TERMINI PER LA DENUNCIA DEI DIFETTI La tutela speciale a favore dell’acquirente-consumatore è applicabile solo se il difetto sorge entro sei mesi dall’acquisto. Ma non basta! Una volta scoperto il vizio di conformità, la denuncia deve essere fatta non oltre due mesi dalla scoperta. Lo scopo di questa specifica, è quello di invitare l’acquirente ad adoperare una certa diligenza tenendo conto degli interessi del venditore, senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare un’ispezione meticolosa del bene. Nella denuncia, infatti, il consumatore non ha l’obbligo di indicare le prove in base alle quali il difetto sarebbe tale da rendere il bene non conforme, né tantomeno deve indicare la causa precisa di questo difetto di conformità.

LA NORMATIVA NON SI APPLICA SE SI ACQUISTA DA UN PRIVATO O SE SI VENDE AD UN PROFESSIONISTA… Le agevolazioni previste dalla direttiva esaminata non si applicano in caso di vendita avvenuta tra privati o nell’ipotesi in cui l’acquirente sia un professionista (si pensi per esempio all’idraulico che acquisti l’auto quale mezzo di locomozione per svolgere il proprio lavoro). In tali casi non vi saranno garanzie speciali ma rimarrà comunque l’obbligo per il venditore di garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore secondo le regole contenute nel codice civile (articoli 1490 e seguenti). 

…E QUINDI CI SONO MAGGIORI RISCHI DI FREGATURE! Quando si acquista un’auto usata da un privato una delle modalità per cercare di non essere imbrogliati acquistando un veicolo che magari è stato oggetto di un sinistro con ingenti danni, camuffati da una sommaria riparazione, è quella di chiedere al proprio assicuratore di fiducia di accedere al Sistema Informativo Integrato Controlli Auto (S.I.C.) per una verifica sulla targa che consente di ottenere, in tempo reale, dati tecnici e l’elenco dei sinistri segnalati che abbiano coinvolto quel mezzo. Tale controllo, tuttavia, non è in grado di garantire completamente in quanto non sempre il sinistro entra in banca dati. 

ATTENZIONE AI VIZI DICHIARATI Occorre, infine, rammentare che l’art. 1491 del codice civile prevede l’esclusione della garanzia nel caso in cui l’acquirente, al momento della stipula del contratto, venga messo a conoscenza dei vizi del bene oggetto di compravendita, nel nostro caso dei vizi e dei difetti dell’auto usata, oppure nel caso in cui i vizi erano facilmente riconoscibili, fatta eccezione, in tale ultimo caso, all’ipotesi in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da difetti.


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comete