lunedì 20 aprile 2015

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ILLEGITTIMO IL VERBALE NOTIFICATO DOPO 90 GIORNI


Traggo spunto da una importante e recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano, per svolgere alcune brevi considerazioni in tema di validità dei verbali di infrazione al Codice della Strada notificati al destinatario oltre il termine previsto dalla legge. Tra i casi più eclatanti vi è quello del Comune di Milano che, attraverso escamotage e particolari espressioni linguistiche riportate nei verbali, si ostina imperterrito e sfacciato a notificarli ai malcapitati automobilisti nonostante il termine, indicato dalla legge, sia già decorso. Tra l’altro, rammento ai nostri lettori, che la decorrenza di tale termine comporta la decadenza dalla possibilità di far valere la contestazione contenuta nei verbali stessi. Come di consueto, prima di entrare nel merito ed esaminare il contenuto della sentenza del Giudice di Pace meneghino mi pare opportuno rivedere cosa stabilisce la norma che ci interessa.

COSA STABILISCE IL CODICE DELLA STRADA? Il primo comma dell’art. 201 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che, in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale deve essere notificato al presunto trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del medesimo codice (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Ebbene, le amministrazioni locali, in moltissimi casi, al fine di “aggirare” il termine sopra indicato, cercano di interpretare a proprio favore la parola “accertamento”, dal quale fanno decorrere i 90 giorni fissati dall’art. 201 del Codice della Strada. Vediamo come… 

PER IL COMUNE L’ACCERTAMENTO SI AVREBBE QUANDO… Molti Comuni, tramite gli uffici degli organi accertatori, tentano di far coincidere il momento dell’accertamento con quello dell’effettiva presa visione dei fotogrammi dell’infrazione e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo. In altre parole, secondo gli uffici comunali, il termine dei 90 giorni inizierebbe a decorrere dal momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato. In altre parole decorrerebbero da quando vengono scaricati i fotogrammi o perfezionata l’attività di indagine volta all’identificazione del trasgressore. Ma in realtà, secondo l’interpretazione data dai Giudici, non è proprio così! Scopriamo allora il perché…

I GIUDICI DANNO RAGIONE ALL’AUTOMOBILISTA! Ebbene, il Giudice di Pace di Milano, nell’accogliere il ricorso depositato da un automobilista, ha chiarito che la data di accertamento coincide con quella dell’infrazione nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato” (Sentenza n. 1189, pubblicata lo scorso 09 febbraio 2015). Pertanto, alla luce della sentenza sopra richiamata, il termine dei 90 giorni per la notifica del verbale al presunto trasgressore, decorre dalla data dell’infrazione e non dal momento in cui gli organi accertatori lo hanno identificato. Precisa sempre il Giudice milanese che, gli unici casi in cui il termine dei 90 giorni può essere derogato dall’Amministrazione, ricorre quando vi siano fattori esterni che intervengono a ritardare l’identificazione del trasgressore, come nell’ipotesi “in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal giorno in cui l’Amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore”. Ma, come ha correttamente sottolineato il Giudice, queste situazioni devono, comunque, essere provate dall’Ente Comunale. Peraltro, anche il Ministero dell’Interno sposa l’interpretazione favorevole all’automobilista; vediamo in quali termini…

LA NOTA DEL MINISTERO SULLA DECORRENZA DEL TERMINE L’interpretazione del Giudice meneghino ha recentemente ricevuto l’avallo anche da parte del Ministero dell’Interno. In particolare, con la nota n. 0016968 del 07 novembre 2014, resa su un quesito presentato dalla Prefettura di Milano, ha correttamente evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 del Codice della Strada emerge che il giorno della decorrenza del termine in questione, di regola, non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. La nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione che il legislatore ha previsto, in deroga alla regola generale, la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione solo allorquando l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione. Solo, infatti, in tali ipotesi il legislatore ha posticipato la decorrenza del termine di decadenza, prevedendo che, “qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. 

IN CONCLUSIONE Sostenere, come continua a fare il Comune di Milano, che i 90 giorni per la notifica del verbale decorrano da una data successiva a quella dell’infrazione, è semplicemente illegittimo! Anche le circostanze che giustificherebbero questo ritardo (insufficienza dell’organizzazione interna per l’elevato disbrigo di contravvenzioni accertate), non rivestono alcun pregio, come correttamente ha evidenziato il Giudice di Pace di Milano quando testualmente precisa che, tale motivazione non è tale “da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione”. Tuttavia, le amministrazioni comunali, con condotte riprovevoli, si ostinano a notificare verbali anche oltre il termine dei 90 giorni dall’infrazione, facendo “cassa” con tutti quei cittadini che, vuoi per mancanza di informazioni o invogliati dagli sconti applicati ai versamenti effettuati entro breve termine, pagano verbali che in realtà sarebbero illegittimi ed annullabili. Mi permetto, allora, di invitare tutti a non abbassare la testa sulla motivazione del “ma sì, tanto se pago subito sono solo 30 euro”. Per far cambiare le cose è necessario che ognuno di noi faccia valere i propri diritti avanti alle compenti sedi (Giudice di Pace o Prefetto); e poi consentitemi di ricordarvi che … con 30 euro potreste pagarvi una bolletta, farvi una ricarica del cellulare o riempire quasi 2/3 del serbatoio della vostra auto! Pertanto, prima di pagare somme, seppure non elevate, ma comunque non dovute, pensateci due, e magari anche tre, volte!


Avv. Roberto Carniel – Studio Comite