lunedì 17 marzo 2014

PERDITA DELLA VITA: DANNO RISARCIBILE? ADESSO SI! (FINALMENTE E SENZA CONDIZIONI)



Dopo molte riflessioni e non prima di averne esaminato con attenzione il contenuto ho ritenuto doveroso, giuridicamente e umanamente, unirmi al coro di applausi che hanno accolto la sentenza, n. 1361, resa dalla III Sezione della Cassazione civile, depositata il 23 gennaio scorso, magistralmente presieduta dal Dott. Libertino Alberto Russo e relazionata dal consigliere, Dott. Luigi Alessandro Scarano, che, riconoscendo la risarcibilità del danno da morte (c.d. danno tanatologico, dal greco thànatos = “morte”, e lògos = “discorso” o “studio”) o perdita della vita, oltre a costituire un passaggio epocale nella storia della responsabilità civile e del complesso ambito della risarcibilità dei danni, rappresenta a mio giudizio, e di molti altri tecnici del diritto (ma non tutti), un segno tangibile che il pensiero dell’uomo evolve e che il giurista deve talvolta coraggiosamente disancorarsi dalle interpretazioni e dai sistemi ormai superati e affiancarsi al comune sentire; e ciò anche se tale gesto rappresenta uno stravolgimento che, indubbiamente, da taluni, viene e verrà letto come una forzatura giuridica proprio perché traccia una pacata, per il linguaggio e le espressioni utilizzate, ma al contempo decisa rottura rispetto ai massimi sistemi delineati dalla tradizione. Una pronuncia che ha già fatto discutere e della quale molto ancora si dirà, in aperto contrasto, lasciatemi dire, con l’incomprensibile politica assunta dai nostri governanti finalizzata a ridurre, e in taluni casi addirittura annullare, decenni di faticose battaglie intraprese, da noi avvocati e dai nostri patrocinati, per il riconoscimento dei diritti dei danneggiati e dei loro congiunti. A questo punto è giusto capire in che senso la decisione in questione sia unica e rivoluzionaria rispetto al passato...